Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14241 del 12/07/2016
Civile Decr. Sez. 3 Num. 14241 Anno 2016
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 4884-2015 proposto da:
IMPRESA EDILE ALAGNA GIUSEPPE, in persona del titolare
e legale rappresentante Giuseppe Alagna elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato
e difeso dall’avvocato FABIO BUCHICCHIO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DE ANGELIS MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO, 56,
presso lo studio dell’avvocato
MARCELLO PIZZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
2016
22
– controricorrente
avverso la sentenza n.
1999/2014 del
PERUGIA, depositata il 19/09/2014;
1
–
TRIBUNALE di
Data pubblicazione: 12/07/2016
RGN.4884/2015
Il Presidente
Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente impresa Edile
Alagna Giuseppe avversa la sentenza del Tribunale di Perugia n.
dal suo difensore e l’accettazione del contro ricorrente Marco De
Angelis sottoscritta dalla parte e dal suo difensore;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione
può essere dichiarata con decreto ai
sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.
Così deciso in Roma il 30/06/2016
Il Pre
1999/14 depositata in data 19/09/2014, sottoscritta dalla parte e