Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14241 del 12/07/2016


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 14241 Anno 2016
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 4884-2015 proposto da:
IMPRESA EDILE ALAGNA GIUSEPPE, in persona del titolare
e legale rappresentante Giuseppe Alagna elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentato
e difeso dall’avvocato FABIO BUCHICCHIO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

DE ANGELIS MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO, 56,

presso lo studio dell’avvocato

MARCELLO PIZZI, che lo rappresenta e difende giusta
delega a margine del controricorso;
2016
22

– controricorrente

avverso la sentenza n.

1999/2014 del

PERUGIA, depositata il 19/09/2014;

1

TRIBUNALE di

Data pubblicazione: 12/07/2016

RGN.4884/2015
Il Presidente

Letta la rinuncia al ricorso proposto dalla ricorrente impresa Edile
Alagna Giuseppe avversa la sentenza del Tribunale di Perugia n.

dal suo difensore e l’accettazione del contro ricorrente Marco De
Angelis sottoscritta dalla parte e dal suo difensore;
ritenuto che la rinuncia e l’accettazione, hanno i requisiti
richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione

può essere dichiarata con decreto ai

sensi dell’articolo 391 c.p.c. come modificato con l’art.15 del
d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non si deve provvedere sulle spese;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia
data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa
che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere
chiesta la fissazione dell’udienza.

Così deciso in Roma il 30/06/2016
Il Pre

1999/14 depositata in data 19/09/2014, sottoscritta dalla parte e

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