Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14241 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14241 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo

Data pubblicazione: 06/06/2013

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Ct. 31121/2008 (Avv. G. Palatiello)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 3056/2009 di R.G.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
Walter Zampaloni s.n.c. di Gualtiero Zampaloni & C.;
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 74/10/07

emessa inter partes dalla

Commissione Tributaria Regionale di Genova;
PREMESSO
Che con nota 142877 del 28.08.2012 la Direzione Provinciale di Genova
dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato che la contribuente ha presentato
domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del
D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo
al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 26.4.2013

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

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