Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14240 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P., quale esercente la potestà sul minore C.

M., domiciliata presso la Cancelleria della Carte di cassazione

ex art. 366 c.p.c., comma 2, rappresentata e difesa dall’Avv.

Trischitta Giuseppe per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Mauro Ricci e

Clementina Pulli, per procura in calce al ricorso;

– resistente –

nonchè:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE; MINISTERO DEGLI INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 608/2009 della Corte d’appello di Messina,

pronunziata in causa n. 1140/07 r.g., depositata in data 6.6.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Ricci;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- S.P., quale esercente la potestà sul figlio minore C.M., conveniva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Messina il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPS per accertare che detto minore era affetto da handicap grave ed ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18.

2.- Accolta la domanda con decorrenza 1.9.04 e condannato l’INPS al pagamento della prestazione, la S. proponeva appello contestando l’esito della consulenza medico-legale e reclamando che le patologie del minore erano invalidanti fin dalla data della domanda amministrativa (8.2.01).

La Corte, d’appello di Messina, con sentenza depositata il 6.06.09 rilevava che l’accertamento peritale era pienamente condivisibile, anche in punto di decorrenza della prestazione, e che le contestazioni mosse dall’appellante erano generiche.

3.- Propone ricorso per cassazione S. deducendo violazione della L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, contestando l’adesione prestata dal giudice al giudizio medico legale e lamentando l’erroneità di quest’ultimo, che assume carente in punto di valutazione della patologia accertata (distrofia muscolare di Duchenne) e di esame della documentazione allegata.

Nessuno degli intimati indicati in epigrafe ha svolto attività difensiva; l’INPS ha depositato procura.

4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

La ricorrente ha depositato memoria.

5.- Con il ricorso S. deduce la carente valutazione medico legale della grave patologia da cui è affetto il minore, sostenendo che la malattia per la sua naturale evoluzione aveva determinato a carico del minore già all’epoca della domanda amministrativa la necessità di assistenza assidua e che tale situazione, è documentata da esauriente documentazione medico-scientifica, insufficientemente valutata dal consulente medico-legale e dal giudice di merito.

Rileva il Collegio che le censure oggi mosse dalla ricorrente erano già state oggetto dell’atto di appello e, come tali, sono state esaminate e discusse in maniera esauriente dalla Corte di merito, la quale è pervenuta al suo giudizio con motivazione logicamente articolata e supportata dal giudizio medico legale. Le contestazioni odierne, pertanto, costituiscono considerazioni di merito inammissibilmente riproposte in sede di legittimità.

6.- Essendo la sentenza di merito correttamente motivata, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, avendo la ricorrente effettuato per l’anno 2009 (anno antecedente all’istaurazione del giudizio relativo) la dichiarazione, di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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