Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14240 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.07/06/2017),  n. 14240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6978-2016 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GALLONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., GENERALI ITALIA S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5677/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso affidato a sei motivi, A.A. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, in data 20 novembre 2015, che rigettava il suo gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dallo stesso A. – contro C.G. e l’Ina Assitalia S.p.A., quale impresa designata dal F.G.V.S. – al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) e di cui assumeva esser responsabile il C., conducente di autovettura sprovvista di copertura assicurativa, per aver questi invaso l’opposta carreggiata e investito esso attore che sopraggiungeva con il proprio motociclo;

che la Corte territoriale, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la decisione di primo grado, che aveva accertato essere l’ A. esclusivo responsabile di detto sinistro, per aver “urtato la macchina del C. all’interno della sua corsia di marcia”;

che non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati C.G. e l’impresa designata Ina Assitalia S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente medesimo ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo mezzo, è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., art. 232 c.p.c., comma 1, 1175, 1375, 1915 e 2730 c.c., art. 2735 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “per omessa valutazione degli elementi di prova emergenti dagli atti processuali in ordine alla ritenuta attendibilità dei testi, anche a prescindere dalla inversione dell’onus probandi richiesto dall’art. 2054 c.c.”;

che il motivo è inammissibile, giacchè esso propone censure che, nella sostanza, veicolano una critica contro il giudizio di attendibilità dei testi effettuato dalla Corte territoriale (anche aderendo a quanto ritenuto dal primo giudice, la cui motivazione è riportata nella sentenza di appello: pp. 2/7), quale valutazione rimessa esclusivamente al giudice del merito (tra le tante, Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 13054/2014), senza peraltro che possa apprezzarsi, nella specie, una “apparenza di motivazione” nello sviluppo argomentativo (pp. 11/14 della sentenza impugnata), pienamente intelligibile, a supporto della decisione, nè alcun omesso esame di fatto storico decisivo, che, di per sè, non è integrato dall’omessa valutazione di risultanze istruttorie (tra le altre, Cass., S.U., n. 8053/2014);

che, con il secondo mezzo, è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., art. 232 c.p.c., comma 1, artt. 1175, 1375, 1915, 2730 e 2735 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “per omessa valutazione della mancata risposta del convenuto C.G. all’interrogatorio formale ad esso deferito e disertato”;

che il motivo è inammissibile, sia perchè tale valutazione è presente nella motivazione del primo giudice, cui la Corte di appello aderisce, sia perchè l’esame di una censura di tal fatta (in ordine alla portata della mancata risposta all’interrogatorio formale) non risulta essere affrontata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non evidenzia di averla veicolata nel giudizio di appello, così da risultare doglianza nuova (e quindi inammissibile) in questa sede;

che, con il terzo mezzo, è dedotta violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3, “per falsa applicazione della normativa de qua”, erroneamente inapplicata dal giudice di appello nonostante “la ricostruzione del fatto storico alla stregua della veridicità delle deposizioni orali e verbali addotte a motivo dell’impugnanda sentenza”;

che, con il quarto mezzo, è dedotta violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “per falsa applicazione della normativa de qua”, non avendo il giudice di appello concretamente tenuto conto della condotta del conducente del veicolo antagonista, da reputarsi non rivolta ad impedire lo scontro e, comunque, non diretta ad adottare tutte le cautele del caso;

che il terzo e il quarto motivo – da scrutinarsi congiuntamente -sono inammissibili, giacchè, lungi dal denunciare effettivamente un error in iudicando (che non è dato ravvisare nell’applicazione del giudice di merito della norma indicata in rubrica), si rivolgono al giudizio di fatto, di pertinenza esclusiva del giudice di merito, concernente l’accertamento della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti e, quindi, il superamento della presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 c.c. (tra le altre, Cass. n. 15434/2004), senza, peraltro, veicolare idonea e congruente denuncia ai sensi del vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ciò che, peraltro, non viene colto neppure con la memoria successivamente depositata, la quale fa leva su precedenti giurisprudenziali che riguardano pur sempre l’esistenza di un concorso di colpa tra i due conducenti e, dunque, non conferenti (nè, quindi, in grado di scalfire la portata della giurisprudenza sopra richiamata) rispetto all’accertamento compiuto dal giudice del merito, che attiene alla esclusiva responsabilità di uno dei conducenti (nella specie, l’ A.);

che, con il quinto mezzo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., “con riferimento all’ordinanza riservata relativa alla prova ammessa dal Tribunale di Velletri il 09.12.2009”, per l’introduzione di un mezzo di prova da cui le parti erano decadute e la cui escussione non era stata richiesta;

che il motivo – anche a prescindere dalla sua generica formulazione, senza che, peraltro, siano indicati lo specifico contenuto dell’ordinanza istruttoria e la sua localizzazione processuale – è infondato alla luce del principio per cui, in base all’art. 421 c.p.c., può il giudice, nonostante il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio (tra le altre, Cass. n. 12666/2003 e Cass. n. 28021/2013), di cui dà conto la stessa Corte di appello (p. 11 della sentenza), con motivazione puntuale non fatta oggetto di specifica censura;

che, con il sesto mezzo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c.: “mancata valutazione degli effetti conseguenti all’inosservanza dei resistenti dell’obbligo di contestazione della Ctp modale di parte ricorrente”;

che il motivo è inammissibile non solo in ragione di quanto già rilevato in precedenza sul profilo della mancata risposta del C. all’interrogatorio formale, ma anche perchè prescinde dall’accertamento del giudice di appello – in risposta al quarto motivo di gravame, il cui tenore si ripropone in questa sede – in ordine alla sussistenza di una effettiva e complessiva contestazione dei fatti allegati dall’attore, sempre negati dai convenuti, ciò venendo ad assorbire anche la necessità di contestare una consulenza di parte, costituente “allegazione difensiva a contenuto tecnico”, dei cui contenuti, peraltro, il ricorrente non fornisce specifica contezza;

che il ricorso va, pertanto, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte degli intimati.

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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