Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1424 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. II, 25/01/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 25/01/2021), n.1424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23597/2019 proposto da:

N.F., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA

MAESTRI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 3109/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIMO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da N.F., cittadino del (OMISSIS), il decreto emesso dal Tribunale di Bologna n. cronol. 3109/2019.

Il ricorso è fondato su tre motivi e resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato di una forma di protezione internazionale.

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso col citato provvedimento in relazione al quale è stata adita questa Corte.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in Camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9”.

In motivo, in sostanza, è incentrato sulla doglianza relativa alla lamentata elusione dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del Tribunale di Bologna.

Parte ricorrente deduce, in particolare, che il medesimo Tribunale avrebbe – a suo dire – svolto un semplice richiamo alla già espletata istruttoria senza “ulteriormente vagliarne la fondatezza”.

Il motivo non può essere accolto.

Il Giudice del provvedimento impugnato (e del merito) non ha eluso il noto obbligo istruttorio ad esso, in materia, incombente.

Risulta approfondita ed accertata dal Tribunale la mancanza, quanto al paese di origine del richiedente, di uno stato di “violenza generalizzata” e, comunque, di una situazione tale da imporre il riconoscimento della richiesta protezione internazionale.

Per di più il ricorrente è stato sentito, con ausilio di interprete, e le sue dichiarazioni sono state correttamente valutate come “neppure astrattamente deponenti per timore persecuzione”.

Il motivo va, dunque, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce l’omesso esame di fatto decisivo.

Il motivo, a ben vedere, si incentra su generiche doglianze in ordine a preteso difetto motivazionale.

Tale difetto, in mancanza dell’allegazione di un preciso e decisivo fatto storico o dato testuale o documento, non è più sindacabile come mero difetto di carenza motivazionale (ex plurimis: Cass. S.U. n. 8053/2014).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione di norme (art. 35 Conv. Ginevra, art. 3 CEDU e artt. 18 e 19 e 25 T.U. Imm.)

La censura è rivolta, in particolare, ad una pretesa vulnerabilità del richiedente protezione e si risolve, in sostanza, in una impropria richiesta di rivalutazione, in punto di fatto, già svolta dal Giudice del merito.

Il motivo è inammissibile.

3.- Il ricorso va, pertanto e nel suo complesso, rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte;

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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