Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1424 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1424 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 366-2008 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro temmtore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3606

MONTAN

MARIA

CHIARA

C.F.

MNTMCH55C54L736W,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO BENCO 81,
presso il Signor DI DONATO GIUSEPPE, rappresentata e
difesa dall’avvocato BERARDI NICOLA, giusta delega in

Data pubblicazione: 23/01/2014

atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 288/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 28/08/2007 r.g.n. 133/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO

Svolgimento del processo
La Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva appello avverso la
sentenza emessa dal Tribunale di Venezia con cui era stata accolta la
domanda della Montan, dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, diretta ad ottenere la declaratoria
del suo diritto a 25,6 giorni di ferie l’anno, in luogo dei 24,92 riconosciutile.

Con sentenza depositata il 28 agosto 2007, la Corte d’appello di Venezia
rigettava il gravame.
Per la cassazione propone ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
affidato ad unico motivo.
Resiste la Montan con controricorso.
Motivi della decisione
1.-L’amministrazione ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 19 del c.c.n.l. del comparto Ministeri del 16.5.95; degli artt. 22, 23,
comma 3, del successivo c.c.n.l. 18.2.99; degli artt. 11 e 12 del c.c.n.l.
Avvocatura dello Stato del 10.10.2000 e dell’art. 22 della L. n. 724\94 (art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Lamenta che la sentenza impugnata, in violazione delle norme sopra
richiamate, non tenne conto che la ricorrente lavorava per cinque giorni alla
settimana in luogo di sei, sicché, trattandosi di lavoro a tempo parziale cd.
verticale, il numero delle giornate di ferie andava proporzionato a quello
delle giornate lavorative.
Il ricorso è fondato.
L’art. 22, comma 1, della legge n. 724\94, che introdusse una normale
articolazione dell’orario di lavoro pubblico su cinque giorni alla settimana,
prevedeva la possibilità di deroga in relazione alle specifiche esigenze
aziendali (“L’orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni
settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi
generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte
salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi
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Resisteva la dipendente.

con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni
per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche,
nonché quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la
funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento
dell’orario di servizio anche nei giorni non lavorativi”). Analogo principio
prevede l’art. 19 del c.c.n.l. di comparto del 16.5.95, e l’art. 12 del contratto

E’pacifico che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato l’orario di lavoro
fosse legittimamente distribuito su sei giornate lavorative, laddove la
ricorrente lavorava quattro giorni alla settimana.
L’art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 18.2.99 stabilisce,
giusta i principi generali elaborati in materia, che “i lavoratori in part-time
verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle
giornate di lavoro prestate nell’anno”.
Ne deriva, secondo la disciplina vigente, che in caso di part-time verticale (o
misto), al lavoratore spetta un numero di giorni di ferie proporzionato alle
giornate di lavoro prestate (cfr. Cass. 18.3.08 n. 7313), sicché risulta
corretto il calcolo effettuato dalla ricorrente amministrazione, che ha
corrisposto sostanzialmente alla dipendente i 4\6 dei giorni di ferie (36)
spettanti al personale con orario pieno, più esattamente ed in particolare
proporzionando i giorni di ferie (36) di tale personale per il numero di
giornate lavorate (312), rapportandolo alle giornate lavorative della
dipendente (216), per un totale di 24,92 giorni di ferie annui, non rilevando
quanto affermato dalla Corte di merito circa la possibilità, presso la sede di
Venezia, per i dipendenti a tempo pieno di fruire dell’articolazione dell’orario
ordinario su cinque giorni alla settimana. Come infatti notato da questa S.C.
nella sentenza sopra citata, il rapporto lavorativo pubblico si qualifica come
part-time cosiddetto orizzontale quando la riduzione quantitativa della
prestazione investa l’ordinario orario giornaliero di alcuni o tutti i giorni
lavorativi che restano inalterati nel loro susseguirsi, in ciò differenziandosi
dal part-time cosiddetto verticale, ove l’intera prestazione -eseguita secondo
l’orario ordinario- si svolge soltanto in periodi predeterminati della

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integrativo in caso di peculiarità dei servizi istituzionali.

settimana, del mese o dell’anno, così da modificare l’ordine e la successione
stessa delle giornate lavorative.
Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa direttamente
da questa Corte con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta l’originaria domanda proposta dalla Montan. Condanna
quest’ultima al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, pari ad
E.1.350,00, di cui E.800,00 per onorari ed E.100,00 per spese; del giudizio
di appello, pari ad E.1.500,00, di cui E.800,00 per onorari ed E.100,00 per
spese, nonché del presente giudizio di legittimità, che liquida in E.100,00
per esborsi, E.2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

P.Q. M.

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