Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1424 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16157-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CARA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7135/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad un immobile sito in (OMISSIS), (Monti);

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto effettuato da Nexive s.p.a., ossia tramite posta privata e non dal concessionario esclusivo per la notifica degli atì giudiziari;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale chiedeva il rinvio alla pubblica udienza o il rinvio a nuovo ruolo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto la raccomandata recapitata da un licenziatario ha lo stesso valore di quella consegnata da Poste italiane s.p.a.;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., in quanto l’atto avrebbe comunque raggiunto il suo scopo;

considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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