Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1424 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. III, 21/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENZO DA CERI 195, presso lo studio dell’avvocato PUGLIESE

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO FRANCESCO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e

legale rappresentante pro tempore, On.le dott. L.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.NICOTERA 29, presso lo

studio dell’avvocato CASALINUOVO ALDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato FALDUTO PAOLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

STRONGOLI, Sezione distaccata di Strongoli, depositata il 08/11/2005;

R.G.N. 108/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto e condanna alle

spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22 gennaio 2004 il Giudice di Pace di Ciro’ condannava la Regione Calabria al risarcimento dei danni cagionati a C.M. da animali introdottisi nelle sue proprieta’.

Con sentenza in data 4-8 novembre 2005 il Tribunale di Crotone – Sezione distaccata di Strongoli – accoglieva l’appello della Regione Calabria, rigettando la domanda del C..

Il Tribunale osservava per quanto interessa: l’appello era stato notificato ritualmente nella cancelleria del giudice di primo grado, atteso che il C. aveva eletto domicilio presso il suo difensore in altro circondario e che nella copia notificata della sentenza non risultava fosse stato indicato domicilio diverso; la legislazione regionale prevedeva il risarcimento solo per i danni provocati al patrimonio zootecnico da esemplari appartenenti a specie protette (in particolare dal lupo appenninico e dall’aquila reale) e non da cani randagi, come accaduto nella specie.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Regione Calabria ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. e dell’art. 58 disp. att. c.p.c. La tesi e’ che, in applicazione delle norme indicate, la notificazione dell’atto di appello alla parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’art. 319 c.p.c. non puo’ essere eseguita presso la cancelleria del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata ma va effettuata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e, in mancanza, alla parte personalmente.

La censura e’ infondata. Questa stessa sezione ha recentemente ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 2358 del 2010) che, in tema di notificazione delle impugnazioni, qualora la parte si sia costituita in un procedimento che si svolga fuori della circoscrizione cui e’ assegnato il proprio procuratore, e questi abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo del procedimento medesimo, il sopravvenuto mutamento di tale domicilio e’ valido e operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l’atto d’impugnazione, alla duplice condizione che il procuratore assuma un’iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento e che tale iniziativa si esteriorizzi in modo formale, con una dichiarazione esplicita, contenuta nel verbale d’udienza, o con la notificazione di apposito atto. Tali requisiti non sussistono nel caso in cui la variazione del domicilio eletto risulti esclusivamente dall’annotazione apposta dal cancelliere sul frontespizio del fascicolo d’ufficio del primo grado, con la conseguenza che deve ritenersi rituale la notificazione dell’atto d’appello eseguita nel domicilio originariamente eletto presso la cancelleria del giudice di primo grado, e valida la dichiarazione di contumacia della parte appellata.

Nella specie il ricorrente non ha impugnato l’affermazione del Tribunale secondo cui nella copia notificata della sentenza impugnata non risultava un domicilio diverso.

D’altra parte e’ stato autorevolmente deciso (Cass. n. 12381 del 2001) che la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullita’ della notifica, e impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c. (nella specie il C. si e’ poi costituito con effetto sanante).

La censura e’, dunque, infondata.

2 – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione della legge Regione Calabria n. 3 del 27 gennaio 1986 come modificata dalla L.R. 22 settembre 1998, n. 10, art. 25. Si assume che, a norma delle leggi indicate e in virtu’ della Legge Statale 14 agosto 1991, n. 281, l’indennizzo per il bestiame non e’ limitato all’ipotesi che sia stato ucciso da specie protetta, ma e’ dovuto anche nel caso di aggressione da ascrivere a cani randagi o inselvatichiti.

La censura e’ fondata. La L.R. 27 gennaio 1986, n. 3, art. 2 recita testualmente al comma 1: All’atto in cui il proprietario o altro soggetto avente diritto rinviene un capo di bestiame che appare ucciso da animale protetto o da cani randagi o inselvatichiti deve farne immediata denuncia alla piu’ vicina caserma del Corpo Forestale ed all’Ufficio del Servizio veterinario competente per territorio e al comma 3 aggiunge: L’istanza di risarcimento del danno dovra’ essere inoltrata al Corpo Forestale il quale, entro venti giorni dal ricevimento, la rimettera’, unitamente a copia del verbale e al motivato parere di accoglimento, all’Assessorato all’Agricoltura che provvedera’ alla liquidazione pagamento.

A conferma, il successivo art. 3 esclude il risarcimento allorche’ l’animale che li ha causati venga ucciso dal danneggiato o da chi per esso o qualora siano state violate le norme e gli ordini dell’Autorita’ regolanti il pascolo.

La L.R. 22 settembre 1998, n. 10 stabilisce all’art. 25:

4. la L.R. 27 gennaio 1986, n. 3, art. 2 e’ sostituito dal seguente:

S1. all’atto in cui il proprietario o altro soggetto avente diritto rinviene un capo di bestiame che appare ucciso da animale protetto o da cani randagi o inselvatichiti deve farne immediata denuncia alla piu’ vicina caserma del Corpo Forestale ed all’Ufficio dei Servizio veterinario competente per territorio.

2. L’evento dovra’ essere accertato con unico verbale redatto contestualmente dalla Guardia del Corpo Forestale incaricata e dal veterinario e nel verbale dovra’ risultare: a) la descrizione dei luoghi, dove si e’ verificato l’evento, e dello stato di protezione del capo di bestiame ucciso, secondo le comuni regole del buon pastore; b) la descrizione del capo di bestiame ucciso e la motivazione dell’imputabilita’ dell’evento ad animali protetti o cani randagi o inselvatichiti; c) il valore dei capo di bestiame ucciso, determinato secondo i prezzi correnti di mercato; d) l’avvenuta distruzione dello stesso alla presenza della Guardia Forestale.

3. L’istanza di risarcimento del danno dovra’ essere inoltrata al Corpo Forestale il quale, entro venti giorni dal ricevimento, la rimettera’, unicamente a copia del verbale e al motivato parere di accoglimento, all’Assessorato all’Agricoltura che provvedera’ alla relativa liquidazione e pagamento.

Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. S. U. n. 1239 del 2004; Cass. S.U. n. 1734 del 2003; Cass. n. 4283 del 2005) che la L.R. Calabria 22 settembre 1998, n. 10, art. 25, comma 4 riconosce al proprietario di capi di bestiame uccisi da animali protetti, o da cani randagi o inselvatichiti, il risarcimento del danno subito, prevedendo un procedimento amministrativo di accertamento del danno, concluso il quale l’assessorato all’agricoltura provvede alla liquidazione del danno stesso e al relativo pagamento.

3 – Pertanto il motivo in esame merita accoglimento. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Crotone in composizione diversa che, oltre a liquidare anche le spese del giudizio di cassazione, riesaminera’ il merito della controversia alla stregua del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Crotone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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