Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1424 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1424 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORD INANZA
sul ricorso 27419-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CT. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrentecontro
EDIL COSTRUZIONI PASQUARELLI SRL;

– intimataavverso la sentenza n. 376/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata
1’01/12/2015;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 27419 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

In fatto
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte
della Edilcostruzioni Pasquarelli s.r.l. di cartella di pagamento
relativa ad Iva, Irpeg e Irap, annualità 1999, l’Agenzia delle Entrate

non resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale
la Commissione Tributaria Regionale del Molise, rigettandone
l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado di
annullamento dell’atto impositivo, ritenendo che il ritardato
pagamento di una rata di condono non incide sul suo
perfezionamento.
Il contribuente non resiste.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
In diritto
1. Il primo motivo del ricorso, col quale si deduce violazione di legge
(art. 2909 c.c.), per contrasto con precedente giudicato relativo alla
medesima fattispecie, è manifestamente infondato, non risultando
la asserita identità di oggetto.
g.

Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 9 bis 1. 289/2002,
essendo il condono condizionato dall’integrale e tempestivo
pagamento di tutte le rate.

3. Questo motivo è fondato, in base a giurisprudenza consolidata di
questa Corte che in relazione alla natura “ckmenziale” dell’ipotesi
di condono tributario di cui alla norma citata (Cass. n. 379 del
13/01/2016), in ipotesi, come quella in esame, di ritardato
pagamento di una delle rate successive alla prima, ai fini del
perfezionamento del condono – che produce la definizione della

Ric. n. 27419/2016

ricorre, con unico motivo, nei confronti della contribuente (che

lite pendente – è necessario l’integrale pagamento nei termini
perentori stabiliti per il versamento, in difetto restando legittimata
l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta
dovuta (ex multis Cass. n. 26683 del 2016; n. 8420 e n. 8149 del
2015; n. 7852/2015, n. 1003/2015, n. 973/2015, n. 420/2015; n.

4. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va cassata; non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, il ricorso può essere deciso
nel merito (ex art. 384, comma 2, c.p.c.), con il rigetto del ricorso
introduttivo della società contribuente.
5. In relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza posta a
base della decisione si compensano le spese dell’intero processo.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente.
Compensa le spese dell’intero processo.
Roma, 30/11/2017

10997/2014).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA