Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14239 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Archimede

n. 120, presso lo studio dell’Avv. Fabio Micali, rappresentata e

difesa dall’Avv. Micali Francesco per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Mauro Ricci e

Giuseppina Giannico, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 684/2009 della Corte d’appello di Messina,

pronunziata in causa n. 1305/07 r.g., depositata in data 27.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Ricci;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- L.C., in contraddittorio con l’INPS ed il Ministero dell’economia e Finanze, chiese al giudice del lavoro di Messina l’assegno di invalidità ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118.

2- Accolta la domanda con decorrenza dall’1.11.06, l’assicurata proponeva appello chiedendo la retrodatazione della prestazione al gennaio 2005, secondo quanto accertato dal consulente tecnico.

La Corte di appello di Messina con sentenza 27.5.09, rigettava l’impugnazione, rilevando che alla richiedente era stato riconosciuta una percentuale di invalidità del 77% e che in tal caso lo stato di incollocazione era requisito costitutivo del diritto alla prestazione.

Considerato che la richiedente poteva ritenersi incollocata al lavoro solo dal novembre 2006, in quanto solo in questo mese (in corso di causa) aveva presentato domanda per l’iscrizione nelle liste speciali, riteneva che da questa data dovesse decorrere la prestazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione L. lamentando: a) violazione della L. 2 aprile 1968, n. 482, artt. 1 e 19 e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13, per il mancato esame della copia della dichiarazione di disponibilità al lavoro, presentata fin dal 2004 alla locale sezione dell’UPLMO e depositata nel giudizio di primo grado, la quale era idonea a provare il suo stato di effettiva disoccupazione, seppure non riconducibile alla ridotta capacità di lavoro, della quale aveva avuto, peraltro, contezza solo dopo l’accertamento dello stato di invalidità in sede giudiziale; b) carenza di motivazione, avendo il giudice escluso il requisito dell’incollocazione, nonostante la produzione del detto documento.

Si difendeva con controricorso l’INPS. Non svolgeva attività difensiva il Ministero.

4.- Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Ai fini dell’attribuzione dell’assegno mensile di invalidità previsto dalla legge n. 118 del 1971, l’incollocazione al lavoro – che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione – assume due diversi significati, rispettivamente per gli invalidi infracinquantacinquenne per gli invalidi che abbiano, invece, superato i cinquantacinque anni di era (ma non ancora i sessantacinque, questo essendo il limite preclusivo per poter beneficiare della prestazione in argomento). Con riguardo ai primi per incollocato al lavoro deve intendersi colui che, iscritto nelle liste di collocamento obbligatorio, non abbia trovato una occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche; con riferimento, invece, agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma ultrasessantacinquenni) – che non hanno diritto all’iscrizione nelle suddette liste – l’incollocazione al lavoro deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è causa e che non consente il reperimento di un’occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell’invalido (Cass. 18.10.03 n. 15637).

6.- Nel primo caso (infracinquantacinquenni) deve essere provata l’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio; nel secondo caso (ultracinquantacinquenni) il requisito può essere provato in giudizio anche mediante presunzioni, ma non mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977 n. 114, art. 24 e, successivamente, da D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), poi sostituito dalla D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46, comma 1, lett. o), che è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, mentre nessun valore probatorio, neanche indiziano, può esserle riconosciuto nell’ambito del giudizio civile (Cass. n. 15637 del 2003 cit. ed altre, tra cui Cass. 11.7.07 n. 15486).

7. – Nel caso di specie la L. (intracinquantacinquenne, essendo nata nel 1961) avrebbe dovuto provare di essere iscritta nelle liste del collocamento obbligatorio, secondo il nuovo assetto del collocamento dei disabili previsto dalla L. 12 marzo 1999, n. 68.

La richiedente ha, tuttavia, prodotto una generica dichiarazione di stato di disoccupazione, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, art. 2 come integrato dal D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, attestando uno stato soggettivo che non soddisfa il requisito richiesto dell’iscrizione nell’apposito elenco del lavoratori disabili, ora tenuto dagli “uffici competenti” individuati dalla regione, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8.

8.- Sulla base di questi principi, deve ritenersi che correttamente la Corte d’appello abbia escluso lo stato di incollocazione per il periodo antecedente al novembre 2006. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.

Trattandosi di controversia a contenuto assistenziale iniziata dopo il mese di ottobre 2003, per le spese del giudizio di legittimità del controricorrente INPS deve seguirsi la soccombenza, mentre nulla deve statuirsi al riguardo per il Ministero dell’Economia e Finanze, che non ha espletato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’INPS, nella misura di L. 30 (trenta) per esborsi e di Euro 1.000 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa; nulla provvedendo per le spese in favore del Ministero dell’Economia e Finanze.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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