Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14239 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14239

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso) 11400-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGION

ALE di CANIPOBASSO, depositata il 09/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 16 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale del Molise respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 19/2/09 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso di G.A. contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF, IVA 2004. La CTR osservava in particolare che non si poteva affermare nel caso di specie l’obbligatorietà e l’esclusività della speciale procedura di emenda della dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998; che era stata raggiunta la prova dell’inesistenza delle obbligazioni tributarie azionate in executivis, per il venir meno del diritto al compenso professionale che le aveva originate.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, poichè la CTR ha statuito la possibilità di rettifica della dichiarazione relativa alle obbligazioni tributarie oggetto di lite anche oltre i termini e secondo modalità diverse da quelle previste dalle disposizioni legislative evocate.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria” (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01).

La sentenza impugnata è pienamente rispettosa di tale principio di diritto, particolarmente quanto alla affermata possibilità di far valere in via di eccezione l’insussistenza dell’obbligazione tributaria opponendosi giudizialmente ad un atto impositivo/della riscossione, sicchè per questo profilo di critica non merita cassazione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha ritenuto giuridicamente fondata e fattualmente comprovata l’eccezione di merito del G. consistente nell’allegazione della mancata percezione del compenso basante quale “fatto estintivo/impeditivo” delle pretese fiscali portate dalla cartella esattoriale impugnata.

La censura è infondata.

Vi è anzitutto da ribadire che “In tema d’IVA, l’emittente della fattura, in base al principio di cartolarità, è tenuto a versare l’imposta ivi liquidata a meno che non l’abbia tempestivamente corretta o annullata ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, sì da consentire l’applicazione dell’esatta imposta dovuta ed il corretto esercizio del diritto di detrazione da parte del destinatario, fermo restando che l’inottemperanza agli adempimenti richiesti dalla norma non consente all’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dell’imposta, nè osta al riconoscimento del rimborso dell’IVA indebita versata in eccedenza ove il giudice di merito abbia accertato che, con il ritiro della fattura, sia stato definitivamente eliminato il rischio che il destinatario abbia utilizzato o possa utilizzare tale documento ai fini della detrazione” (Sez. 5, Sentenza n. 10939 del 27/05/2015, Rv. 635943 – 01) e più specificamente rispetto all’IVA che “In ipotesi di indebito tributario in materia di IVA, il ricorso da parte del contribuente alla procedura di variazione del D.P.R. n. 633 del 1972, non è obbligatorio, ma è rimesso alla sua libera scelta, potendo egli, sempre optare per l’esercizio dell’azione generale di rimborso” (Sez. 5, Sentenza n. 7330 del 11/05/2012, Rv. 622906 – 01).

E’ quindi chiaro che la pronuncia di appello correttamente sancisce la non obbligatorietà della procedura di variazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 26, in un caso, quale quello di specie, nel quale il contribuente allega di non aver percepito il compenso per cui la fattura è stata omessa.

In secondo luogo va altresì ricordato che “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26110 del 2015).

L’Agenzia fiscale ricorrente struttura il mezzo de quo in aperto contrasto con tale principio di diritto, posto che in realtà non critica l’interpretazione data dalla CTR alle norme regolanti l’onere probatorio, bensì il giudizio di merito ad esso correlativo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia fiscale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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