Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14238 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31984/18 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, MIUR

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, elettivamente

domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.T., rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,

dall’Avv. Massimo Pistilli, con il quale è elettivamente

domiciliato in Roma, Via Nazario Sauro, n. 16;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2186/1/18 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 05/04/2018, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di Consiglio dell’08/02/2021

dal Consigliere D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate e il Miur hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, (di seguito, CTR), n. 2186/1/18 depositata in data 05/04/2018, che aveva accolto l’appello proposto da C.T. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 639/2016.

La C. ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle entrate e il Miur con atto depositato il 5 giugno 2019, hanno rinunciato al ricorso. La rinuncia risulta notificata a mezzo posta certificata al procuratore della controricorrente, avv. Massimo Pistilli, nonchè al procuratore domiciliatario della stessa.

All’uopo hanno allegato il provvedimento di “autotutela totale” con il quale, preso atto di una serie di pronunce, avutesi nel corso del 2018, sfavorevoli all’amministrazione, con le quali la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero dell’Istruzione nei confronti del personale docente, hanno annullato il provvedimento di diniego di rimborso delle somme richieste dalla C., con conseguente convalida del rimborso richiesto e l’immediata trasmissione degli atti alla D.R. per ulteriori attività di competenza.

Successivamente i difensori di C.T. hanno presentato istanza di fissazione di udienza ex art. 391 c.p.c., con la quale, preso atto del decreto di questa Corte n. 24914/2019 di estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente amministrazione erariale e del Miur evidenziavano la mancata adesione all’atto di rinuncia in considerazione del fatto che l’attività difensiva da parte del controricorrente era stata già svolta prima della rinuncia, sicchè chiedevano liquidarsi in favore della controricorrente le spese di lite.

C.T. ha presentato memoria ex art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

L’atto di rinuncia dell’Agenzia delle entrate e del Miur rispetta i requisiti di forma richiesti dal codice di rito: la rinuncia al ricorso per cassazione è stata presentata prima della data dell’adunanza camerale, risulta debitamente sottoscritta dall’Avvocatura dello Stato e correttamente notificata alla controricorrente.

La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione del giudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un atto unilaterale recettizio, esso “produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese” (cfr., Sez. 1, Ordinanza n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., Ordinanza, n. 34429 del 09/12/2019; id. Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020). Secondo gli esiti della giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia in questione “(…) non integra un atto cosiddetto “accettizio” (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), nè un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l’art. 390, u.c., ne consente – in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli “avvocati” delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti” (così., Sez. U., n. 34429 del 2019).

La rinuncia rituale produce, dunque, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, ma rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr., Sez. U., n. 32113 del 2019).

Ritiene il Collegio che, poichè il formante giurisprudenziale (sull’illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Ministero dell’Istruzione nei confronti del personale docente) si è consolidato dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità vadano interamente compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo da parte dell’Agenzia delle entrate e del Miur, trattandosi di amministrazioni pubbliche ammesse a prenotazione a debito.

Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo anche da parte della contribuente istante, perchè la richiesta di fissazione dell’udienza, a sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, non ha carattere impugnatorio (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, Rv. 632162-01).

P.Q.M.

Conferma il decreto presidenziale n. 24914/2019 che ha dichiarato il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 c.p.c., per rinuncia al ricorso, con spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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