Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14238 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10693-2016 proposto da:

Q.G., attivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GONDAR 22

presso lo STUDIO LEGALE BUCOGAROFALO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO RAZZANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, attivamente domiciliata in ROMA VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERAI,I DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD SPA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9393/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI depositata il 26/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZONE ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania respingeva l’appello proposto da Q.G. avverso la sentenza n. 401/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di intimazione IRES ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che era dirimente d’ogni altro motivo di gravame la constatazione che fosse infondata l’eccezione di irritualità della notificazione della cartella di pagamento quale “atto presupposto” dell’avviso di intimazione impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Equitalia Sud spa non si è difesa.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto il Q. si duole della violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha affermato la ritualità della notificazione della cartella esattoriale “presupposto” degli atti riscossivi impugnati.

La censura è fondata.

La CTR campana ha ricostruito la procedura notificatoria della cartella esattoriale de qua, accertando che il messo notificatore si è recato il 6 agosto 2010 presso il domicilio fiscale del Q. e non trovandovi alcuno, ha dato corso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c., in particolare affiggendo avviso all’Albo comunale e spedendo la raccomandata informativa al notificando assente presso lo stesso indirizzo al quale aveva effettuato l’accesso.

Ha poi affermato, in diritto, che la notifica si è perfezionata decorsi 10 giorni dalla spedizione di detta raccomandata.

Tale affermazione è in astratto corretta e corrisponde al consolidato principio di diritto che “A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1)” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4748 del 25/02/2011, Rv. 616155 – 01).

Tuttavia, pacifico che la raccomandata informativa de qua non è stata ricevuta dal contribuente destinatario, la stessa si basa su un presupposto di fatto che non risulta accertato compiutamente dal giudice tributario di appello ossia che si sia “compiuta” la giacenza della raccomandata medesima presso l’ufficio postale. Questo accertamento è appunto pregiudiziale all’applicazione del citato principio di diritto.

Peraltro tale circostanza è oggetto di ferma contestazione da parte del Q., con specifico riguardo alla documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, a suo dire non probante nemmeno la spedizione della raccomandata de qua e quindi radicalmente inficiante la correlativa statuizione della sentenza impugnata, che va perciò cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame fattuale/meritale della circostanza stessa.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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