Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14238 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14238 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si cownicrhi. 9,
Roma,e_/, / 4)
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
St1.1…..2013
L
lo Giudii •o
AGON

Data pubblicazione: 06/06/2013

Ct. 39629/2011 (Avv. Soldani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 23014/2011 R.G.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale

ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
APPIANI FABIO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Leone e
Antonella Giglio, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima
sito in Roma, via A. Gramsci n. 14
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 104/26/10 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Milano, depositata il 23.06.10.
PREMESSO
Che con nota prot. 218106/2012 la Direzione Provinciale II di Milano ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 02.11.2012

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:

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