Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14237 del 06/06/2013


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Civile Decr. Sez. 5 Num. 14237 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si co nichi.
Rom
//13
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

lario
ARA CTO NA

Data pubblicazione: 06/06/2013

CT 49938/2010 Avv. Massimo Bachetti

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
Si DEPOSITI

ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LII MINORI
nel ricorso n.

25

IL PRESENTE ATTO
ENTRO IL

((o

• • •i• • •i• • •

Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in

L’Avvocato dello State
(Massimo Bachetti)

Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
il signor LO CASCIO SANTI
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 49/02/2010 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Palermo.
PREMESSO
che con nota Prot. 2012/135222 la Direzione Provinciale di Messina ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/ $02.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 22 aprile 2013

L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del

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