Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14236 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 08/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18822/13 R.G., proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Edil P. in liquidazione, P.L., P.F. e

P.S., quest’ultimi in proprio e quali soci della società,

tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Fabio Benincasa, con il

quale sono elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio

dell’avv.to Alessandro Voglino, in Via F. Siacci, in virtù di

mandato in margine al controricorso;

– controricorrenti –

avverso sentenza Commissione tributaria regionale della Campania n.

124/29/12, depositata il 12/06/2012, non notificata;

udita la relazione svolta nella camera di Consiglio dell’8 febbraio

2021 dal consigliere D’Angiolella Rosita.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria provinciale di Caserta, con la sentenza 155/02/2010, accoglieva il ricorso proposto dalla società Edil P. s.r.l., in liquidazione, e dai suoi soci, P.L., P.F. e P.S., avverso quattro avvisi di accertamento – emessi nei confronti della società e dei soci – con i quali erano stati rettificati i redditi dichiarati della società ed i redditi di partecipazione dichiarati dai soci, per l’anno 2004.

2. La Commissione Tributaria regionale della Campania (di seguito, per brevità, CTR), con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto non era stato notificato ai soci della società Edil P., regolarmente costituiti nel giudizio di primo grado.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con un unico motivo di ricorso, avverso tale sentenza.

4. La società ed i soci resistono con controricorso.

5. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte in forma di memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente amministrazione deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’error in procedendo in cui sono incorsi i secondi giudici per aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica a tutte le parti del giudizio di primo grado, ignorando che, nel caso di litisconsorzio processuale, la mancata integrazione del contraddittorio non dà luogo all’inammissibilità del gravame ma all’integrazione del contraddittorio iussu iudicis. Richiama all’uopo alcune sentenze di questa Corte tra cui la sentenza n. 14904 del 2012 e la sentenza n. 9649 del 2011 che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, hanno dichiarato la nullità della sentenza che lo ha concluso.

2. I controricorrenti hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza sostenendo che il motivo si limiterebbe a denunciare il vizio del contraddittorio senza indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto su cui si fondano le rispettive pretese delle parti, essenziali per l’esatta cognizione della controversia e, quindi, per l’esame delle censure sollevate in sede di legittimità.

3. Il motivo è ammissibile e fondato.

4. E’ ammissibile, in quanto soddisfa i requisiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., essendo stato redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva con la selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate in relazione ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c. (sui profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo alla giurisprudenza formatasi sul tema e all’esigenza di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo, ex art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196-01). Va, peraltro, considerato che null’altro sarebbe stato necessario aggiungere al contenuto del ricorso perchè qualora, come nella specie, il giudice dichiari inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, si spoglia della “potestas iudicandi”, sicchè, da un lato, diviene irrilevante l’esame nel merito delle questioni oggetto di controversia e, dall’altro, viene meno, per la parte soccombente, l’onere e l’interesse ad addentrarsi in tali questioni, essendo tenuta, invece, a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità che costituisce la ragione della decisione (ex plurimis, cfr., 16/06/2020, n. 11675).

5. Il mezzo è manifestamente fondato tenuto conto degli esiti di questa Corte in tema d’impugnazioni civili e di litisconsorzio processuale.

6. La giurisprudenza di questa Corte – con orientamento costante che si condivide e si fa proprio – ha affermato che l’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche da quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti. L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, sorge, cioè, “non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede d’impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado” (così, Cass., 08/11/2017, n. 26433; adde, tra le più recenti, Cass., 29/03/2019, n. 8790; id. Cass., 19/04/2016, n. 7732; Cass., 26/05/2015, n. 10808; Cass., 30/09/2014, n. 20552).

6. Ne deriva che qualora l’impugnazione sia stata omessa nei confronti di tutte le parti di sentenza pronunciata in causa inscindibile – da riferirsi, oltre che al litisconsorzio necessario sostanziale, anche a quello processuale – il giudice di appello è tenuto ad applicare l’art. 331 c.p.c., e, quindi, a disporre l’integrazione del contraddittorio, con la conseguenza che, laddove non proceda a tale ordine, il gravame non è inammissibile ma sono nulli – e il relativo vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità – l’intero procedimento di secondo grado e la sentenza

che lo ha concluso (cfr., Cass., 04/12/2014, n. 25719; Cass., 27/05/2015, n. 10934; Cass., 27/10/2017, n. 25588; Cass., 30/10/2018, n. 27616; Cass., 21/03/2019, n. 8065).

7. Nel caso in esame, essendo pacifico che l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate non è stato notificato ai soci della società Edil P. s.r.l. in liquidazione, parti del giudizio di primo grado, e non avendo il giudice di secondo grado integrato il contraddittorio nei loro confronti, ne consegue la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, trattandosi di vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

8. La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, perchè s’integri il contraddittorio nei confronti di P.L., P.F. e P.S. e proceda ad un nuovo esame della controversia.

9. Il giudice di rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della V sezione civile, il 8 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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