Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14236 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017), n. 14236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10387-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO 9,
presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4513/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto da Z.S. avverso la sentenza n. 5242/36/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRPEF ed altro, IVA 2009. La CTR osservava in particolare che la cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi illegittima a causa dell’ omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso il contribuente, che ha poi anche depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, poichè la CTR ha affermato l’invalidità della cartella di pagamento de qua per omessa indicazione del calcolo degli interessi.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che “La cartella di pagamento emessa all’esito di un procedimento di controllo cd. formale o automatizzato, a cui l’Amministrazione finanziaria ha potuto procedere attingendo i dati necessari direttamente dalla dichiarazione, può essere motivata con il mero richiamo a tale atto, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa, anche qualora si richiedano somme maggiori di quelle risultanti dalla dichiarazione” (Sez. 5, Sentenza n. 15564 del 27/07/2016, Rv. 640655 – 01); più specificamente che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonchè qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (Sez. 5, Sentenza n. 26671 del 18/12/2009, Rv. 610912 – 01).
Pacifico che il caso in esame riguarda l’omesso versamento di imposte dichiarate, risulta evidente che la sentenza impugnata non si conforma a detti principi di diritto.
Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinto il ricorso del contribuente.
Stante l’esito alterno dei giudizi di merito le relative spese processuali possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017