Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14235 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21982-2016 proposto da:

T.M. E FIGLI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO RICCIOTTI

PAGGINI;

– ricorrente –

contro

REGIONE TOSCANA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ARIANNA PAOLETTI e LUCIA BORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 442/2016 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA,

depositata il 01/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 442/2016 del 16 febbraio 2016, pubblicata il 1 marzo 2016, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, n. 1181/2014, il gravame dell’Ente impositore, ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente, T.M. & Figli, s.r.l., nei confronti della Regione Toscana, avverso l’avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni, recante l’importo complessivo di Euro 3.206,89 a titolo di imposta addizionale regionale sui canoni di concessione demaniale dovuta per l’anno 2008, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – La contribuente, mediante atto del 21 settembre 2016, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. – L’Ente impositore ha resistito con controricorso del 29 ottobre 2016.

4. – Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione ha concluso con atto recante la data del 18 gennaio 2021 per il rigetto del ricorso.

5. – La parte controricorrente ha depositato in data 20 gennaio 2021 “atto di rinuncia (al ricorso) e accettazione firmato” dall’Avvocato generale della Avvocatura Regionale, corredato dalla transazione della lite, stipulata inter partes in data 18 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – L'”atto di rinuncia (al ricorso) e accettazione firmato”, prodotto dalla controricorrente, figura sottoscritto esclusivamente dalla Avvocatura della Regione Toscana.

Risulta tuttavia documentata la presupposta transazione della controversia, giusta atto di definizione in data 18 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017, ai sensi della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 35 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, assistito dal difensore, e dai funzionari della Regione controricorrente.

Epperò la intervenuta transazione stragiudiziale della lite comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.

2. – Le spese processuali devono essere compensante in conformità di quanto convenuto inter partes.

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

Dichiara la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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