Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14235 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. un., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9715/2019 proposto da:

SAD – TRASPORTO LOCALE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 349, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSANDRA

SANDULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CHRISTOPH SENONER;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTINA BERNARDI, LAURA FADANELLI, RENATE

VON GUGGENBERG e JUTTA SEGNA;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3723/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LUISA DE RENZIS, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario

relativamente al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano,

promosso da Sad-Trasporto Locale s.p.a. per sentir condannare la

Provincia Autonoma di Bolzano al pagamento della somma di Euro

1.226.459,00, oltre accessori, a titolo di contributo integrativo di

esercizio nell’ambito della concessione di trasporto pubblico.

Fatto

RITENUTO

che:

La SAD-Trasporti locali spa, concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano per la Provincia di Bolzano, richiedeva il pagamento del saldo del contributo integrativo di quello ordinario, relativo all’anno 2013, pari ad Euro 1.325.232, previsto dalla L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, art. 17, comma 1. Con decreto n. 11524/20 comunicato il 3 luglio 2018 il Direttore della Ripartizione Mobilità della Provincia determinava il saldo spettante nel minore importo di Euro 89.471. La società concessionaria adiva il Tribunale ordinario di Bolzano contestando l’importo della somma liquidata con il citato decreto direttoriale e nel corso del giudizio proponeva regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell’art. 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario adito.

Con il ricorso per regolamento preventivo la società assume che la determinazione del contributo integrativo sulla base del costo standard disciplinato dalla L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, art. 17, non implica alcuna valutazione discrezionale riservata alla pubblica amministrazione. Deposita memoria.

La Provincia Autonoma di Bolzano resiste con controricorso chiedendo di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo la controricorrente le censure svolte dalla società concessionaria riguardano la determinazione del costo standard anno 2012 stabilito con il Decreto Assessorile 7 marzo 2013 e quindi involge valutazione di tipo discrezionale e tecnico-discrezionali comportanti la giurisdizione del giudice amministrativo. Deposita memoria.

Il Procuratore Generale ha concluso ha concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è fondato.

Il dato normativo di riferimento è costituito dal criterio di riparto della giurisdizione stabilito dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. c), (Codice del processo amministrativo), che, nell’ambito della generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie “in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi”, enuclea le controversie “concernenti indennità, canoni e corrispettivi in genere” attribuite invece alla giurisdizione del giudice ordinario. Su tale questione questa Corte è intervenuta con ripetute pronunce affermando che: i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione, previsti dalla L.R. Calabria 24 marzo 1982, n. 7, sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti all’Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l’Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest’ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione. Le controversie riguardanti la loro erogazione sono pertanto sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi: infatti, una volta che siano state fissati i criteri di determinazione della misura dei contributi spettanti, in sede di concreta erogazione non residua alcuno spazio per una valutazione discrezionale, con la conseguenza che le relative controversie, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U., Sentenza n. 15216 del 04/07/2006); in tema di sovvenzioni a concessionari di pubblico servizio di trasporto, qualora non sia in discussione la spettanza dei contributi richiesti da ditta esercente attività di trasporto locale, ma solo i criteri tecnici per la loro determinazione, è certamente di diritto soggettivo la pretesa fatta valere in giudizio dalla parte che assume di essere creditrice, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U., Ordinanza n. 27618 del 21/11/2008); “è sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco…sussiste la giurisdizione (ordinaria) perchè gli atti della Regione sono ricognitivi dei presupposti della erogazione e non mai discrezionali” (Sez. U. n. 20546 del 2013 pag. 4 motivazione); circa i poteri del giudice ordinario munito di giurisdizione in materia, questa Corte ha ulteriormente precisato che, nelle controversie per la corresponsione di indennità, canoni o corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ove la P.A. concedente eccepisca che la domanda di pagamento non sia dovuta in tutto o in parte in ragione dell’esistenza di un proprio provvedimento autoritativo, adottato sulla base di una previsione normativa, il giudice ordinario ha un potere di accertamento incidentale limitato alla sola esistenza di tale atto, nonchè al rilievo dell’eventuale non riconducibilità a quest’ultimo del comportamento tenuto dalla P.A., ma non può, invece, sindacare la validità ed efficacia del provvedimento, sia perchè il potere di disapplicazione della L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. E, è esercitabile unicamente nei giudizi tra privati, sia perchè l’accertamento sulla materia oggetto dell’eccezione della P.A. è riservato alla giurisdizione amministrativa esclusiva, estesa anche alle situazioni di diritto soggettivo, ciò che impedisce comunque di giustificare il potere di disapplicazione assumendone come oggetto l’esercizio in funzione della tutela del diritto soggettivo vantato con la domanda. (Sez. U -, Sentenza n. 28053 del 02/11/2018).

Nel caso di specie la L.P. Bolzano 2 dicembre 1985, n. 16, art. 17, comma 1 e successive modifiche, prevede il pagamento in favore dell’impresa esercente il servizio di trasporto pubblico locale di un “contributo integrativo” aggiuntivo rispetto al contributo ordinario, qualificabile quale “corrispettivo” del servizio di trasporto, perciò normativamente sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario; a norma del citato art. 17, comma 2 tale contributo integrativo è determinato mediante il riconoscimento dei costi aziendali sulla base di un “costo standard”, approvato con apposite delibere, di modo che il successivo procedimento di attribuzione del contributo integrativo risulta avere un contenuto ricognitivo e non presenta profili di discrezionalità, che si sono esauriti attraverso l’adozione dei provvedimenti amministrativi di fissazione dei costi standard.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario., al quale demanda la liquidazione delle spese del presente regolamento di giurisdizione.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale demanda la liquidazione delle spese del regolamento di giurisdizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA