Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14235 del 06/06/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 14235 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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Data pubblicazione: 06/06/2013
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Ct. 51231/12 (Avv. Roberto Palasciano)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA
ATTO DI COSTITUZIONE ED
nel ricorso n. :X …
per
l’Agenzia delle Entrate,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12
resistente
nei confronti di
Cremaschi Luigi e Cremaschi Laura, n.q. di eredi di Valsecchi Luciana
ricorrenti
in punto
annullamento della sentenza n. 146/14/09 resa inter partes in data 11.12.2009 dalla
Commissione Tributaria Regionale di Milano.
L’Agenzia delle Entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante
controricorso, si costituisce con il presente atto al solo fine di rappresentare che con
nota prot. n. 84492 del 7.8.2012 la Direzione Provinciale di Pavia ha comunicato che il
contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art.
39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n. 289/2002)
provvedendo al versamento di tutte le somme dovute, e pertanto
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione del
giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazioni di regolarità.
Roma, 15 ottobre 2012
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CON ONO LITI MINORI