Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14234 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.T.C., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Carso n.

23, presso lo studio dell’Avv. Damizia Maria Rosaria, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lanzetta Elisabetta e

Massimiliano Morelli, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4919/2008 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 6318/05 r.g., depositata in data 19.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- D.T.C., ex dipendente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), già in servizio presso la sede di Latina, adiva il locale giudice del lavoro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità: a) della trattenuta sulla prestazione maturata a carico del Fondo di previdenza integrativa per i dipendenti INPS operata dall’Istituto dall’1.10.99 a titolo di contributo di solidarietà del 2%, ai sensi della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5; b) dei criteri di computo della retribuzione annua utile ai fini dei calcolo del trattamento di previdenza e di quiescenza, con obbligo per l’Istituto di inserirvi tutte le voci retributive previste dal regolamento del Fondo integrativo (art. 5), dal c.c.n.l.

1998-2001 (art. 28) e dall’integrativo nazionale per lo stesso periodo (art. 19), in particolare inserendo il salano di professionalità.

In subordine chiedeva che fossero riviste le modalità di calcolo del contributo di solidarietà.

Il Tribunale del Lavoro di Latina rigettava il ricorso con riferimento alla ritenuta del 2% a titolo di contributo di solidarietà e lo accoglieva quanto alla richiesta di rideterminazione della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di previdenza e quiescenza.

2.- Proposto appello dall’INPS per la riforma della sentenza in relazione alla parte di propria soccombenza, la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 19.5.09 accoglieva l’impugnazione e rigettava la residua domanda del dipendente, rilevando che le voci stipendiali invocate dal dipendente non avevano carattere fisso e continuativo, in relazione alle modalità di concreta erogazione e al tenore della fonte di previsione, e che pertanto non rilevavano ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il dipendente, cui rispondeva l’INPS con controricorso.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

L’INPS ha depositato memoria.

4.- I motivi di ricorso dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati:

4.1.- violazione degli artt. 112, 334, 346, 434, 342 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendo che l’INPS aveva appellato la sentenza di primo grado solo in punto di determinazione della buonuscita, di modo che la statuizione relativa al trattamento di previdenza integrativa era da ritenere passata in giudicato e non passibile di riesame da parte del giudice di appello.

4.2.- violazione degli artt. 5 e 34 del regolamento 18.3.71 per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale INPS, nonchè della L. n. 70 del 1975 e della L. n. 144 del 1999, art. 64, art. 2120 c.c., art. 28 c.c.n.l. 1998-2001 e art. 19 c.c., integrativo INPS 1998-2001.

Il primo giudice aveva statuito che gli emolumenti menzionati dal ricorrente sono computabili ai fini sia della buonuscita che, in ragione dell’identità della fonte normativa, del trattamento integrativo previdenziale; in particolare aveva inserito nel computo della buonuscita tutti gli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo, ed in particolare le indennità previste da detti artt. 28 e 19 e le quote di salano accessorio attribuite a titolo di salario di professionalità, altrimenti denominato assegno di garanzia.

Avendo l’INPS impugnato la sentenza solo per gli aspetti inerenti l’indennità di buonuscita, la sentenza sarebbe passata in giudicato per quanto riguarda il computo del trattamento di previdenza; in ogni caso, la sentenza di appello è errata nella parte in cui, tanto ai fini della buonuscita che del trattamento di previdenza, esclude le dette indennità dal computo.

5.- Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, atteso che parte ricorrente, nel sostenere che l’INPS avrebbe impugnato solo parzialmente la prima sentenza, non sottopone al Collegio i termini esatti dell’impugnazione in relazione ai singoli capi della decisione del Tribunale. Il ricorso, infatti, trascrive integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, il contenuto della memoria di costituzione in appello del dipendente (parzialmente) vincitore in primo grado e il contenuto della sentenza di appello, ma non il contenuto dell’atto di appello dell’INPS. In particolare, parte ricorrente pur riportando testualmente i termini in cui era formulata originariamente la domanda, non precisa quale sarebbe l’errore in cui è incorso il giudice di appello nell’interpretarla, nè indica i canoni ermeneutici che lo stesso avrebbe violato, limitandosi solo a trascrivere l’integrale testo della motivazione impugnata.

La carenza sul punto è resa ancora più evidente dalla lettura dei quesiti sottoposti al Collegio ex art. 366 bis c.p.c., ove si fa riferimento solo generico alla non rispondenza della motivazione alle statuizioni impugnate, senza il necessario grado di specificazione del preteso errore interpretativo che darebbe luogo al vizio in procedendo denunziato.

Deve, di conseguenza, ritenersi che l’appello dell’INPS avesse ad oggetto i criteri di calcolo sia della buonuscita che della pensione tacente carico al Inondo integrativo e che su tale oggetto dovesse pronunziarsi il giudice di appello.

6.- Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che le Sezioni unite (sentenza 25.3.10 n. 7154 ed altre coeve), risolvendo un contrasto nell’ambito della Sezione lavoro, hanno escluso l’assimilazione del regime di computo della pensione integrativa e del trattamento di quiescenza o di fine rapporto sostenuto dal ricorrente.

In particolare le Sezioni unite hanno affermato quanto segue.

6.1.- In tenia di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’Ente, adottato con Delib.

12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal Fondo istituito dall’Ente stesso (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito m relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi risso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegati ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto (pronunzia in fattispecie relativa all’indennità mensile L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, e al salano di professionalità o assegno di garanzia retribuzione).

6.2.- In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cd.

parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per 1 dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2,il salano di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per 1 dipendenti dell’INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo.

7.- La sentenza impugnata non si adegua a tale giurisprudenza, in quanto esclude, tanto ai fini della pensione integrativa che del trattamento di fine rapporto, il carattere fisso e continuativo degli emolumenti dedotti dal ricorrente.

Tuttavia, mentre per la parte attinente il trattamento di fine rapporto il dispositivo di rigetto dell’appello è conforme a diritto e quindi, seppure con la diversa motivazione sopra indicata, deve essere confermato, per la parte attinente la pensione integrativa l’impugnazione è invece fondata, atteso che nella base di calcolo della stessa rientrano le voci retributive aventi carattere fisso e continuativo.

Tra gli emolumenti considerati dalle Sezioni unite utili ai fini del computo della pensione integrativa rientrano anche quelli richiesti dal ricorrente. Infatti, nella domanda originariamente proposta – esclusa l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, qui non considerata – il D.T., nel fare riferimento alle voci previste dall’art. 5 del regolamento del Fondo integrative.), ha chiesto il computo del compenso previsto dall’art. 28 del c.c.n.l.

1998-2001, nonchè dall’art. 19 del c.c.n.l. integrativo per i dipendenti 1NPS per lo stesso periodo sottoscritto il 16.2.99, per il quale “le quote di salario accessorio attribuite ai dipendenti in applicazione dei pregressi accordi decentrati di ente, a titolo di salano di professionalità e distintamente di indennità … vengono corrisposte in unica quota denominata assegno di garanzia della retribuzione”.

8.- In conclusione, rigettato il primo, in applicazione dei principi sopra indicati (v. 6.1) deve essere accolto il secondo motivo.

Cassata la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, può provvedersi nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ed accogliere parzialmente la domanda, condannando di conseguenza l’INPS alla rideterminazione della pensione integrativa con il computo degli emolumenti in contestazione ed al pagamento delle differenze maturate in favore del D.T..

In ragione della complessiva soccombenza reciproca, le spese dell’intero giudizio debbono essere compensate.

PQM

La Corte così provvede:

– rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo per quanto di ragione, cassando l’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta;

– provvedendo nel merito accoglie parzialmente la domanda e condanna l’INPS alla rideterminazione della pensione integrativa con il computo degli emolumenti in contestazione, nonchè al pagamento delle differenze relative maturate in favore di D.T.C.;

– compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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