Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14234 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11906-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.N., G.V. E G.F.N.,

tutti nella loro qualità di eredi di P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MALPIGHI, 12/A, presso lo studio

dell’avvocato FACCIOLONGO FRANCESCO, rappresenti e difesi

dall’avvocato BONO MAURIZIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4580/2015 della COMM.TRIB.REG.SICILIA,

depositata il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione regionale tributaria della Sicilia, con sentenza n. 4580/35/15 del 6 ottobre 2015, pubblicata il 3 novembre 2015, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trapani n. 150/2/2011 di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente P.A. avverso il provvedimento della Agenzia del territorio – Ufficio di Trapani n. 8615 del 13 luglio 2009, che aveva rigettato il reclamo presentato dalla ridetta contribuente avverso il frazionamento dalla maggiore estensione dell’immobile di proprietà della reclamante, sito in (OMISSIS) e riportato in catasto al foglio (OMISSIS), sez. (OMISSIS), particella (OMISSIS), dell’area inclusa all’interno della linea di demarcazione del demanio marittimo.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto del 3 maggio 2016, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Gli eredi (in epigrafe indicati) della intimata, deceduta nelle more del giudizio di appello (senza che l’evento fosse dichiarato), mediante controricorso del 18 giugno 2016, si sono costituiti in prosecuzione e hanno resistito alla impugnazione, eccependone la improcedibilità, la inammissibilità e la infondatezza. E, con memoria del 16 gennaio 2021, hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata nei termini che seguono.

1.1 – In rito deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla Agenzia appellante: la giurisdizione spetta, infatti al giudice tributario; nella specie la controversia non concerne la delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell’art. 32 c.n.; col libello introduttivo la contribuente ha impugnato il provvedimento della Agenzia del territorio, di rigetto del reclamo proposto avverso il frazionamento dell’immobile di proprietà; il provvedimento in parola “è stato emesso nell’ambito del procedimento amministrativo disciplinato (…) dalle norme sul catasto terreni che riguardano anche la modificazione delle relative rendite catastali; (…) la stessa Agenzia del territorio ha indicato espressamente la Commissione tributaria provinciale competente per territorio quale autorità giurisdizionale davanti alla quale presentare ricorso”; il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, attribuisce alle commissioni tributarie la cognizione di tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie ed espressamente, in materia catastale, le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione e il classamento dei terreni.

1.2 – Nel merito, è decisivo il rilievo che il giudice ordinario, con sentenza (del Tribunale di Marsala, confermata dalla Corte di appello di Palermo) passata in giudicato, ha accertato la proprietà della contribuente appellata relativamente alla particella frazionata, come correttamente la parte ha dedotto nel reclamo amministrativo e, quindi, nel ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

2. – La ricorrente sviluppa due motivi di impugnazione.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 32 dello Statuto della Regione Siciliane e al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di demanio marittimo.

La ricorrente censura la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Regione Sicilia (Assessorato al territorio e ambiente) siccome ente territoriale titolare del demanio marittimo e, pertanto, deputato “alla salvaguardia del territorio conteso”.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso l’Avvocatura generale dello Stato denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2; in relazione all’art. 32 c.n.; in relazione all’art. 58 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; in relazione all’art. 950 c.c., nonchè difetto di giurisdizione del giudice tributario.

La ricorrente esordisce, negando che “il procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 c.n. costituisca il corrispondente amministrativo di quello giurisdizionale di cui all’art. 950 c.c.”; e, su tale premessa, argomenta che la “obiettiva incertezza in ordine alla demanialità” abilita l’Ente titolare al “legittimo esercizio del potere di autotutela del demanio marittimo”; censura, quindi, l’affermazione della Commissione tributaria regionale, circa la impertinenza della previsione dell’art. 32 c.n. nel caso di specie, e il riferimento operato dal giudice a quo alla normativa catastale di cui al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, e succ. mod.; obietta che la giurisdizione delle commissioni tributarie non è estensibile “all’accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali”; che l’art. 829 c.c. richiede “un espresso e formale provvedimento di sclassifica”; che l’arenile, in quanto bene demaniale, è inalienabile e imprescrittibile; che l’Agenzia del territorio non è stata convenuta nel giudizio promosso dalla contribuente davanti al Tribunale ordinario di Marsala alla cui sentenza la Commissione tributaria regionale ha fatto riferimento; e che, in relazione alla indicazione della autorità giurisdizionale da adire, contenuta nel provvedimento della Agenzia del territorio impugnato, non è configurabile alcuna invalidità dell’atto, trattandosi eventualmente di mera irregolarità, improduttiva di “effetti caducativi”.

3. – I controricorrenti deducono di aver provveduto a notificare la sentenza impugnata il 17 dicembre 2015 alla soccombente Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Trapani Agenzia delle entrate (pp. 8-9 del controricorso).

E, sulla scorta di tale deduzione (documentata dalla allegazione al controricorso della copia della sentenza de qua, notificata il 17 dicembre 2015 a mezzo posta elettronica certificata alla “Agenzia del territorio Ufficio provinciale di Trapani” presso il pertinente “indirizzo PEC”), eccepiscono alternativamente:

a) l’improcedibilità del ricorso per l’omesso deposito da parte della ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, siccome prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2);

b) l’inammissibilità della impugnazione, siccome tardivamente proposta dopo la scadenza del termine breve, decorrente dalla notificazione della sentenza e, pertanto, spirato il 15 febbraio 2016.

I controricorrenti, quindi, contestano, variamente argomentando, ulteriormente in rito e nel merito il ricorso avversario.

4. – Il ricorso è infondato.

4.1- Devono essere disattese in limine le eccezioni in rito formulate dai controricorrenti e ricapitolate nel paragrafo che precede sub a) e sub b).

4.1.1 – Premesso che “il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità” (Sez. Un., ordinanza n. 9004 del 16/04/2009, Rv. 607360 – 01; Sez. 3, sentenza n. 20883 del 15/10/2015, Rv. 637451 – 01; Sez. 5 -, sentenza n. 1295 del 19/01/2018, Rv. 646700 – 01), deve rilevarsi che la proposta eccezione di improcedibilità appare superata dal rilievo che i controricorrenti hanno depositato a corredo del controricorso la copia della sentenza della Commissione tributaria regionale di Palermo, impugnata con la pertinente relazione di notificazione, sicchè trova applicazione il principio di diritto secondo il quale “in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (Sez. Un., sentenza n. 10648 del 02/05/2017, Rv. 643945 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 4370 del 14/02/2019, Rv. 652595 – 01).

4.1.2 – Neppure l’eccezione di inammissibilità merita accoglimento.

La considerazione della “garanzia del diritto di difesa della parte destinataria della notifica, in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall’inosservanza del termine breve di impugnazione” ha fondato la recente affermazione del principio di diritto secondo il quale la notificazione della sentenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 285 c.p.c. e art. 326 c.p.c., comma 1, deve contenere nella relativa “relata” la indicazione onomastica del difensore della parte, “quale destinatario” dell’atto, colla conseguenza che, in difetto di tale indicazione, la notificazione “non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza” (Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30/09/2020, Rv. 658856 – 01).

Orbene, nella specie, la notificazione della sentenza impugnata è stata effettuata dal procuratore della P. affatto impersonalmente nei confronti dell’Agenzia del territorio, senza la indicazione onomastica del funzionario – difensore della Amministrazione finanziaria.

Ne consegue, alla luce del superiore principio di diritto, che la notificazione in parola non è idonea a innescare il decorso del termine breve di impugnazione.

Sicchè il ricorso per cassazione, tempestivamente proposto prima della scadenza del termine semestrale di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c., risulta ammissibile.

4.2 – I due motivi di ricorso, per la stretta connessione delle questioni dedotte sul comune presupposto della appartenenza al demanio marittimo della Regione Sicilia dell’area corrispondente alla particella scorporata, meritano di essere congiuntamente scrutinati.

4.2.1 – Il punto decisivo della ratio decidendi della sentenza impugnata, costituito dal precedente giudicato, in ordine all’accertamento della proprietà, in capo alla originaria ricorrente, del terreno corrispondente alla particella scorporata mediante il frazionamento (e inclusa nel demanio marittimo), non risulta per vero apprezzabilmente confutato dalla Avvocatura generale dello Stato ricorrente.

Priva di fondamento è l’obiezione che l’Agenzia del territorio non sia stata convenuta nel giudizio civile promosso dalla de cuius (dante causa degli odierni controricorrente) nei confronti della Regione Sicilia per l’accertamento delle proprietà dell’immobile in parola.

Riguardo alla controversia de qua la legittimazione passiva spettava esclusivamente all’Ente regionale, titolare del demanio marittimo siciliano.

4.2.2 – Sicchè, una volta accertata la proprietà dei terreni nei confronti della Amministrazione demaniale marittima, affatto (consequenziale e) fondata risulta la doglianza della proprietaria nei confronti della Agenzia del territorio per il frazionamento operato con inclusione della particella all’interno del perimetro del demanio marittimo.

La relativa giurisdizione spetta al giudice tributario, in quanto ormai non è (più) controversa l’appartenenza dell’immobile litigioso al demanio marittimo (definitivamente esclusa dal giudice civile) e la lite concerne il frazionamento illegittimamente operato sull’erroneo presupposto della demanialità del terreno.

E – alla evidenza – rispetto alla controversia in parola la Regione Sicilia non riveste la qualità di contradditore.

4.2.3 – E, per vero, sul punto controverso della giurisdizione, soccorre in termini il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, secondo il quale, nel caso in cui “le risultanze catastali (…) siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario” (Sez. Un., sentenza n. 19524 del 23/07/2018, Rv. 649627-01; cui adde da ultime Sez. 5, sentenza n. 22028 del 13 ottobre 2020, n. m.; Sez. 5, ordinanza n. 26661 del 24/11/2020, n. m.).

4.3 – Conseguono alla applicazione del superiore principio di diritto – il Collegio lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, congruamente liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro quattromila/00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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