Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14234 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. un., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26369/2018 proposto da:

O.L.V. IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato DANIELE

VAGNOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO DE MARINI;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI DELLA SARDEGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI 25;

– controricorrente

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER LA REGIONE SARDEGNA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

24345 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

SARDEGNA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che le Sezioni Unite della

Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigettando l’istanza di

regolamento, dichiarino la giurisdizione della Corte dei Conti.

Fatto

RITENUTO

che:

Il Comune di Tempio Pausania richiedeva più volte alla società O.L.V. Impianti Elettrici Civili e Industriali s.r.l., concessionaria del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale, di fornire i conti di gestione che era tenuta a depositare in qualità di agente contabile, ma la società non dava seguito alla richiesta, affermando di non essere tenuta a tale adempimento.

A seguito di segnalazione da parte dell’ente locale, la Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna notificava alla società O.L.V. s.r.l., un decreto per resa del conto con il quale ingiungeva alla concessionaria il deposito, entro il termine prestabilito, dei conti giudiziali relativi al servizio di illuminazione votiva per gli esercizi dal 2012 al 2016.

La società presentava opposizione alla Corte dei Conti a norma dell’art. 142 del codice di giustizia contabile, quindi proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per i seguenti motivi: difetto della qualifica di agente contabile in quanto la società concessionaria non ha il maneggio di pubblico denaro nè riscuote denaro pubblico; le somme che il concessionario incamera dall’utenza a titolo di tariffa non devono essere automaticamente riversate all’ente pubblico come accadrebbe se il concessionario agisse in veste di riscossore per l’ente pubblico; tali entrate costituiscono i ricavi che il concessionario trae dall’espletamento del servizio, da cui vanno scorporate le spese, tra le quali è compreso anche il canone dovuto al Comune per lo sfruttamento dell’impianto; i concessionari di illuminazione votiva non devono iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi degli enti locali. Deposita memoria.

Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna deposita controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso della società.

Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’istanza e la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso per regolamento è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile. (Sez. U., Sentenza n. 12367 del 09/10/2001;

conforme Sez. U., Ordinanza n. 12192 del 02/07/2004; Sez. U., Ordinanza n. 8035 del 30/03/2018, con specifico riguardo alla gestione da parte di società privata del servizio di illuminazione votiva cimiteriale).

Nel caso di specie non è controverso che la società concessionaria riscuote dall’utenza anche la quota di introiti (nella percentuale del 25,22%) che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 93 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Nulla sulle spese non dovendosi provvedere per la Procura Regionale vittoriosa.

PQM

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA