Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14234 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6415/2016 proposto da:

T.G., P.G., IL MONASTERO DI T. G&C SAS,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio

dell’avvocato CESARE CARDONI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5915/21/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’01/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 27 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da Il Monastero di T. G. e C. sas, T.G. e P.G. avverso la sentenza n. 234/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro 2007-2008. La CTR osservava in particolare che il gravame proposto non conteneva motivi specifici di impugnazione, limitandosi a riproporre le argomentazioni oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, senza alcuna puntuale critica alla sentenza appellata.

Avverso la decisione h proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo ed il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – i ricorrenti lamentano falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevando la carente specificità dei motivi.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate.

Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere – assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559).

In quanto apertamente e radicalmente difforme da tale arresto, la sentenza impugnata merita di per sè solo la cassazione, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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