Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14233 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 28/06/2011), n.14233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.M. e RA.MO., nella qualità di eredi di

G.M. e di R.D., elettivamente

domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’Avv.

Assennato Giuseppe Sante, che li rappresenta e difende per procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro temore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Nicola Valente

e Clementina Pulli, per procura in calce al controricorso;

– resistente –

nonchè

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 276/2009 della Corte d’appello di Firenze,

pronunziata in causa n. 143/07 r.g., depositata in data 27.2.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10.05.2011 dal Consigliere Dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Mario Ricci per delega Pulli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza 14.9.06 il Tribunale del lavoro di Prato dichiarava inammissibile per intervenuta decadenza D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ex art. 47, il ricorso promosso da G.M. e proseguito dai suoi eredi R.D. (marito) e Ra.Mo.

e R.M. (figli), diretto ad ottenere i ratei di pensione sociale per il periodo novembre 1993 – dicembre 1995 e dell’assegno sociale dal gennaio 1996.

2.- Proposto appello da detti eredi, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27.2.09 rigettava l’impugnazione.

Rilevava la Corte che l’assicurata nel 1980 aveva ottenuto l’assegno di invalidità ex L. n. 118 del 1971 e che tale prestazione L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 26, si era trasformata in pensione sociale il 28.10.93 per raggiungimento del 65 anno di età. Revocata tale prestazione con decorrenza 20.4.94, per carenza del requisito sanitario, l’assicurata aveva proposto ricorso dinanzi al Pretore del lavoro, abbandonando però il giudizio, che si era quindi estinto per inattività delle parti.

Con il ricorso depositato il 26.5.99, che aveva dato origine alla controversia in atto, la G. aveva riproposto la originaria domanda senza rendersi conto che nel frattempo, per la sopravvenuta inefficacia degli atti compiuti nel processo estinto, era intervenuta la decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, non essendo stata avanzato alcun ricorso dal 1994.

3.- Proponevano ricorso per cassazione R.M. e R. M., anche nella qualità di eredi di R.D., deceduto nelle more del giudizio, lamentando violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come integrato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4, comma 3, (conv. dalla L. 14 novembre 1992, n. 438), della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 13 e 19, della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 e dell’art. 307 c.p.c., nonchè carenza di motivazione, ritenendo che nella fattispecie indicata non si fosse realizzata la decadenza in quanto nella specie il diritto era assoggettato solo al termine di prescrizione, peraltro non realizzatosi.

L’INPS depositava procura, mentre non svolgeva attività difensiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4.- Il consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

5.- La prestazione della G., per il periodo antecedente il ricorso che ha introdotto la presente controversia, secondo la ricostruzione effettuatane dagli stessi ricorrenti, è interessata dai seguenti passaggi amministrativi e giudiziari: a) settembre 1980, concessione dell’assegno di invalidità L. n. 118 del 1971, ex art. 13; b) 28.10.93, trasformazione in pensione sociale per raggiungimento del 65 anno di età; c) 20.4.94, revoca della pensione a seguito di visita di revisione ed accertamento di una percentuale di invalidità del 50% e conseguente insussistenza del requisito sanitario; d) 9.11.94, ricorso al Pretore del lavoro a seguito della revoca e cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c.; e) 6.2.97, notifica del ricorso in riassunzione del giudizio, che tuttavia non era coltivato e veniva definitivamente abbandonato.

E’ pacifico, perchè accertato dal giudice di merito e non contestato dai ricorrenti che quest’ultimo giudizio si estinse per inattività delle parti.

6.- La presente controversia fu promossa con ricorso al giudice del lavoro depositato il 26.5.99, con il quale l’assicurata, premesso di essere al 28.10.93 invalida in misura superiore o pari al 67%, chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento della pensione con effetto dal novembre 1993 e dell’assegno dal 1996, previo conguaglio con quanto già percepito e non restituito in relazione alla pensione sociale già in godimento.

7.- La tesi sostenuta dai ricorrenti, come è dato desumere dal quesito sottoposto al Collegio ex art. 366 bis c.p.c., è che la prestazione in questione, avendo carattere assistenziale ed essendo in godimento prima del 7.1.95 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di invalidità civili), non era sottoposta al termine di decadenza, che era applicabile prima di quella data solo alle prestazioni previdenziali INPS. Nella specie la prestazione era stata revocata con decorrenza 20.4.94 e dunque, essendo ancora a carico del Ministero dell’Interno, non imponeva l’esperimento dell’azione giudiziale entro il triennio a pena di decadenza.

La parte non sarebbe, dunque incorsa nella cd. decadenza processuale, che sanziona la mancata proposizione, entro i termini computati in riferimento allo svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al riconoscimento della prestazione previdenziale.

8.- La censura è infondata.

L’attribuzione della pensione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi è regolata dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 (commi 1 e segg.). La pensione è posta a carico del Fondo sociale (con addebito ad un’apposita gestione autonoma) ed “… è corrisposta, con le stesse modalità previste per l’erogazione delle pensioni, dall’INPS, al quale compete l’accertamento delle condizioni per la concessione …” (comma 9).

“Per i ricorsi amministrativi dell’INPS concernenti la concessione della pensione … si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i supersiti dei lavoratori dipendenti” (u.c.).

La L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, prevede che “in sostituzione della pensione o dell’assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di sessantacinque anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26”.

Sulla base di tale normativa deve ritenersi che il legislatore per la pensione sociale, che pure è prestazione a carattere assistenziale, avesse voluto assicurare fin dall’inizio la tutela in sede contenziosa (e conseguentemente in sede giudiziaria) con gli stessi strumenti giuridici previsti per le pensioni AGO di invalidità, vecchiaia e superstiti, implicitamente sottoponendo anche la prestazione richiesta dalla G. alle disposizioni in materia di decadenza.

9.- Per quanto risultante dalla sentenza di merito e dato per scontato nel ricorso per cassazione – risultando ininfluenti gli ulteriori riferimenti fattuali menzionati nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. – la G. dopo il ricorso giurisdizionale nei confronti del Ministro dell’Interno facente seguito alla revoca della pensione (depositato il 9.11.94, che dette luogo al giudizio successivamente riassunto e poi definitivamente estinto per inattività), solo nel 1999 (ricorso depositato il 26.5.99) chiese nuovamente in giudizio il pagamento dei ratei relativi alla pensione de qua.

Dovendo, per quanto sopra detto, anche nel caso della pensione sociale, farsi applicazione delle disposizioni in materia di pensioni corrisposte dall’AGO ed essendo stata la prestazione revocata il 20.4.94, la pretesa di ottenere il pagamento di ratei ad essa ricollegabili deve ritenersi caduta nella decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

10.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di controversia in materia di assistenza iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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