Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14233 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21189-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’avvocato PENNELLA NICOLA, alla PIAZZA VENEZIA n. 11,

rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO FREDA;

– ricorrente –

contro

B.U.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 387/2012 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 14/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 387 del 28 maggio 2012, pubblicata il 14 giugno 2012, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agente della riscossione, nei confronti del contribuente B.U., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 287/2/10, di accoglimento del ricorso proposto dal ridetto contribuente avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria, notificata il 19 ottobre 2008, e avverso l’avviso di fermo amministrativo, notificato il 31 ottobre 2008.

2. – L’Agente della riscossione, mediante atto del 25 luglio 2013, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – Con ordinanza del 20 giugno 2019 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento all’esito della decisione delle Sezioni Unite, investite, giusta ordinanza interlocutoria n. 11016 del 19 aprile 2019, della soluzione della quaestio iu-ris della qualificazione giuridica della invalidità della notificazione eseguita col ministero di operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio Europei del 20 febbraio 2008 e il regime introdotto dalla L. 4 agosto 2017, n. 124.

4. – Il contribuente non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la declaratoria di inammissibilità del gravame sul presupposto della ritenuta inesistenza della notificazione dell’atto di appello, siccome effettuata “mediante servizio di posta privata”.

2. – Il ricorrente sviluppa due motivi di impugnazione.

2.1 – Col primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, artt. 20 e art. 53; in relazione agli artt. 139 e segg. e 149 e segg. c.p.c.; in relazione alla L. 20 novembre 1982, n. 890; in relazione al regolamento di esecuzione dei Libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655; e in relazione al D.M. 9 aprile 2001 del Ministero delle comunicazioni.

Il ricorrente, diffusamente argomentando, sostiene che il principio della invalidità della notificazione eseguita a mezzo posta raccomandata, senza avvalersi del servizio erogato da Poste Italiane, quale “fornitore del servizio universale”, trova applicazione esclusivamente in relazione alle notificazioni fatte col ministero dell’ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890.

Mentre, per quanto riguarda la “modalità di notifica speciale prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3”, è perfettamente valida ed efficace “la notifica a mezzo posta effettuata da una agenzia privata (…) attraverso la raccomandata ordinaria “bianca” con avviso di ricevimento”.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso, formulato in via gradata, l’Agente della riscossione denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, art. 16, comma 3, artt. 20 e 53; e in relazione agli artt. 156 e 160 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che non è certamente ravvisabile la inesistenza della notificazione, supposta dalla Commissione tributaria regionale; e che, ove si ritenga la nullità, la relativa invalidità è stata nella specie sanata, ai sensi dall’art. 156 c.p.c., comma 3, per effetto del raggiungimento dello scopo, in quanto la “agenzia privata postale” ha recapitato l’atto di gravame il 1 giugno 2011, prima della scadenza del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c., e il contribuente intimato si è regolarmente e tempestivamente costituito davanti al giudice di appello.

3. Il ricorso merita positivo scrutinio, nei sensi appresso indicati.

3.1 – Per la stretta pertinenza che presentano colla medesima questione di diritto della qualificazione giuridica della notificazione eseguita col ministero di operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativi (v. supra), i due motivi di ricorso devono essere congiuntamente esaminati.

3.2 – Orbene le Sezioni Unite, nel giudizio in relazione al quale era stata pronunciata la citata ordinanza interlocutoria, hanno fissato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017, e tale nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo per effetto della costituzione della controparte” (sentenza n. 300 del 10 gennaio 2020, n. m.).

Con coevo arresto le Sezioni Unite hanno enunciato l’ulteriore principio di diritto, secondo il quale ” la sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perchè sprovvisto di titolo abilitativo”(Sez. Un., sentenza n. 299 del 10/01/2020, Rv. 656575 01; cui adde Sez. 6-5, ordinanza n. 23807 del 28/10/2020, n. m.).

3.3 – Così risolta la quaestio iuris, in relazione al presente scrutino di legittimità risulta decisivo il rilievo che, nella specie, l’atto di gravame avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 287/2/10, pubblicata il 1 dicembre 2010, è stato notificato tempestivamente (a prescindere dalla data della spedizione del plico raccomandato) mediante recapito in mani del difensore domiciliatario (Dott. C.V.) del contribuente intimato in data 1 giugno 2011, prima della scadenza del termine annuale di decadenza stabilito dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione originaria, previgente alla novella del 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 17, (e ultrattivamente applicabile, ai sensi della disposizione di diritto intertemporale di cui alla L. 18 giugno 2009, cit., art. 58, comma 1, trattandosi di giudizio sicuramente instaurato prima del 4 luglio 2009).

3.4 – Epperò, in applicazione dei superiori principi di diritto – il Collegio li ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – essendosi la notificazione perfezionata affatto tempestivamente (senza che, a tal fine, assuma rilievo la data di spedizione dell’atto di gravame), la intervenuta sanatoria della nullità della notificazione dell’appello, conseguita alla costituzione del contribuente intimato, il quale ebbe anche a proporre appello incidentale (v. sentenza impugnata, p. 2), rende a m m issi bile la impugnazione.

3.5 – Resta assorbito l’esame del primo motivo di ricorso.

3.6 – Conseguono pertanto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, con assorbimento del primo; la cassazione della sentenza impugnata; il rinvio – anche per le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3, – alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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