Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14233 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4535/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della COOPERATIVA DON GIOSUE’ DE NOVA TERZA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3022/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 9 marzo 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 352/36/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Cooperativa Don Giosuè De Nova Terza a r.l. contro l’avviso di accertamento IRES ed altro 2005. La CTR osservava in particolare che non essendo le questioni di merito devolute con il gravame le medesime che formavano oggetto della motivazione dell’atto impositivo impugnato, la domanda erariale doveva considerarsi così irritualmente mutata e non poteva essere accolta.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un motivo unico.

La società intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative, poichè la CTR ha ritenuto non proponibili i motivi di appello dedotti in quanto diversi da quelli oggetto dell’avviso di accertamento contro il quale aveva proposto ricorso giurisdizionale la società contribuente.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione-annullamento”, bensì come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente” (Sez. 5, Sentenza n. 21759 del 20/10/2011, Rv. 619743-01) ed altresì che “Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell’atto impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento, in cui l’oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della “causa petendi”, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell’Ufficio appellante dei fatti dedotti dall’appellato in primo grado, la quale non incide sull’individuazione dell’oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. Nè tale contestazione è preclusa della circostanza che l’Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, richiamato per l’appello dell’art. 54) non comporta alcun tipo di nullità” (Sez. 5, Sentenza n. 22010 del 13/10/2006, Rv. 593678-01).

La sentenza impugnata non è conforme a tali principi di diritto, appunto perchè non tiene conto del fatto processuale, asseverato dalla ricorrente in osservanza del principio di autosufficienza, che la questione giuridica della violazione dell’art. 2495 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36 e quella del correlativo difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato apparteneva al processo come mezzo di eccezione proposto in primo grado e quindi ne formava oggetto.

Pertanto la sua devoluzione in appello da parte dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, era pienamente conforme al paradigma legale del tipo di impugnazione esperita.

Il ricorso deve dunque essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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