Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14232 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 25/05/2021), n.14232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9975-2013 proposto da:

GIOIELLI T. DI T.A. & C SAS,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2012 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 23/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 28/33/2012 del 17 gennaio 2012, pubblicata il 23 febbraio 2012, accogliendo, in totale riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, il gravame della Agenzia delle entrate, ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente Gioielli T. di T.A. & C., s.a.s., nei confronti della Agenzia delle entrate di Caserta, avverso l’avviso di accertamento di maggiori ricavi in ragione di Euro 114.212,00.

1. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, mediante atto del 9 aprile 2013, affidato a cinque motivi.

1. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 15 maggio 2013.

1. – Con memoria del 26 febbraio 2020 la controricorrente, esponendo – e documentando giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Caserta n. 112898/2020 del 24 febbraio 2020 – che la contribuente aveva definito la controversia ai sensi del D.L. 31 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, “provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”, ha chiesto dichiararsi “l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”.

1. – Analoga richiesta è stata formulata dalla ricorrente mediante atto dell’8 gennaio 2021, con corredo di pertinente documentazione.

Diritto

CONSIDERATO

1. – Il perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 31 ottobre 2018, cit., art. 6, comma 6, col pagamento integrale delle spettanze dovute alla Amministrazione finanziaria, comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 2 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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