Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14232 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14232
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.G., elette dom.to in Roma, al Viale Angelico n. 261,
presso lo studio dell’avv. Enrica Inghilleri, rapp.to e difeso
Leto Baldoni, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ancona Entrate s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elette dom.ta in Roma alla via MAgliano Sabina 24, presso lo studio
dell’avv. Luigi Pettinari, rapp.ta e difesa dall’avv. Alessandro
Lucchetti;
– controricorrente –
Relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 5289/15;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/6/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Lucchetti per la controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
S.G. ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c., per la correzione di errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 5289/15 laddove alla pag. 5, nella parte motiva e nel dispositivo, venne disposta la cassazione con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anzichè alla CTR delle Marche. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’Adunanza in Camera di consiglio. Ancona Entrate s.r.l. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso stante la sopravvenuta decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1415/1/15 del 26/11/2015.
La sopravvenienza della decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1415 del 26/11/2015, depositata il 17/12/2015, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 5289/2015, comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla correzione richiesta.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016