Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14232 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.G., elette dom.to in Roma, al Viale Angelico n. 261,

presso lo studio dell’avv. Enrica Inghilleri, rapp.to e difeso

Leto Baldoni, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ancona Entrate s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elette dom.ta in Roma alla via MAgliano Sabina 24, presso lo studio

dell’avv. Luigi Pettinari, rapp.ta e difesa dall’avv. Alessandro

Lucchetti;

– controricorrente –

Relativo al giudizio di cassazione conclusosi con ordinanza 5289/15;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/6/2016 dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udito l’avv. Lucchetti per la controricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.G. ha proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c., per la correzione di errore materiale della ordinanza di questa Corte n. 5289/15 laddove alla pag. 5, nella parte motiva e nel dispositivo, venne disposta la cassazione con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo, anzichè alla CTR delle Marche. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’Adunanza in Camera di consiglio. Ancona Entrate s.r.l. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso stante la sopravvenuta decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1415/1/15 del 26/11/2015.

La sopravvenienza della decisione della CTR dell’Abruzzo n. 1415 del 26/11/2015, depositata il 17/12/2015, a seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 5289/2015, comporta la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla correzione richiesta.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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