Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14232 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. un., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33503/2018 proposto da:

MONEGLIA PARKING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUDOVICO MARCO BENVENUTI e GIORGIO

ORSONI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONEGLIA, MONEGLIA FRONTEMARE PARKING COOP A R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5295/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Giorgio Orsoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con bando pubblicato il 5 novembre 2013, il Comune di Moneglia indiceva una gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 143, di “un parcheggio multipiano uso pubblico e privato in (OMISSIS)”, per la quale era prevista nel bando l’erogazione di “un contributo consistente nella cessione in permuta del secondo piano interrato il cui valore di permuta è stimato in Euro 2.500.000,00, come indicato nella convenzione quadro”.

1.1. In forza di detta convenzione, al concessionario veniva affidata “la costruzione e gestione di un’autorimessa articolata su due piani, da realizzarsi all’interno dell’esistente terrapieno stradale di proprietà comunale, sito in (OMISSIS), in corrispondenza del (OMISSIS)”. La gestione e la manutenzione del parcheggio pubblico, previsto al primo piano interrato della struttura, era concessa per un periodo di venticinque anni, a fronte del pagamento al Comune di un canone annuo di Euro 1.000,00. All’art. 3 della concessione, l’ente pubblico riconosceva al concessionario, a titolo di “corrispettivo” per la progettazione e la realizzazione dell’opera, nonchè “per la parte eventualmente residua in conto gestione”, “un prezzo corrispondente al valore di trasferimento in permuta della piena ed esclusiva proprietà della porzione di autorimessa costituita dal secondo piano interrato, destinato ad uso privato unitamente alle rampe di accesso carrabili e pedonali”. Lo stesso articolo prevedeva, altresì, che il trasferimento della proprietà al concessionario si sarebbe comunque perfezionato solo con il collaudo definitivo dell’opera.

1.2. La gara veniva aggiudicata alla Società Cooperativa Moneglia Frontemare Parking s.c.a.r.l. che, in data 19 maggio 2014, sottoscriveva con il Comune la concessione di costruzione e gestione dell’opera.

1.3. Successivamente, il 30 luglio 2015, la concessionaria stipulava con la società Moneglia Parking s.r.l. un contratto per la cessione del ramo d’azienda relativo alla gestione del parcheggio pubblico realizzato al primo piano della struttura, per la durata di venticinque anni dal collaudo, a fronte di un corrispettivo di Euro 290.000,00. Nel contratto era prevista una clausola di salvaguardia (art. 6), in forza della quale “qualora il Comune di Moneglia dovesse negare il subentro nella concessione per colpa unica ed esclusiva della parte venditrice, il presente contratto si dovrà considerare risolto”.

1.4. Il 6 agosto 2015 la concessionaria sottoscriveva con il Comune di Moneglia il verbale di presa in carico anticipata delle opere e, nello stesso mese, la Moneglia Parking avviava l’attività di gestione del parcheggio pubblico. Quindi, con Det. 30 dicembre 2015, il Comune prendeva atto della cessione del ramo d’azienda relativo alla costruzione e gestione del parcheggio pubblico.

1.5. Senonchè, la società odierna ricorrente apprendeva successivamente che – con Delib. Consiglio Comunale 14 febbraio 2017, n. 13 – il Comune di Moneglia aveva avviato il “trasferimento in permuta alla Cooperativa Frontemare Parking, in qualità di soggetto attuatore dell’intervento di concessione di costruzione e gestione di un parcheggio multipiano parte ad uso pubblico e parte ad uso privato in Loc. (OMISSIS), del 75% dei box realizzati, richiamando la disposizione di cui all’art. 8 della convenzione regolante i rapporti tra le parti”. A tale atto faceva seguito la successiva Delib. Consiglio Comunale 12 luglio 2017, n. 58, con la quale l’ente pubblico approvava uno “schema di trasferimento di immobili in adempimento degli obblighi assunti in convenzione per concessione di costruzione e gestione di parcheggio multipiano uso pubblico e privato in loc. (OMISSIS)”, autorizzando contestualmente il responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici “alla sottoscrizione degli atti di cessione dei box”.

All’avvio di tale procedimento di cessione dei beni l’ente pubblico si sarebbe determinato, stando a quanto riportato nelle suddette delibere, in forza del “verbale congiunto di accertamento della fine dei lavori redatto in data 3 dicembre 2016”, che la Moneglia Parking assumeva di non avere mai conosciuto.

1.6. A seguito di tali fatti, quest’ultima – in data 15 settembre 2017 – proponeva, pertanto, ricorso al TAR Liguria, impugnando le Delib. Consiglio Comunale n. 13 del 2017 e Delib. Consiglio Comunale n. 58 del 2017, nonchè il verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016. La società ricorrente formulava, altresì, domanda di accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti, nei suoi confronti, dalla Det. 30 dicembre 2015, con la quale il Comune aveva autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, il suo subentro nella concessione per la costruzione e la gestione dell’opera. Con sentenza n. 460/2018, il TAR adito declinava la propria giurisdizione, affermando la sussistenza, in relazione alla controversia de qua, della giurisdizione del giudice ordinario.

2. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Moneglia Parking s.r.l., che veniva rigettato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5295/2018, depositata il 10 settembre 2018. Il giudice di appello riteneva che, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, fossero in discussione, per un verso, vicende successive al contratto di concessione, stipulato dopo l’aggiudicazione, e relative all’esecuzione del medesimo contratto, per l’altro verso, la “mera verifica a carattere vincolato e su basi di parità” della sussistenza di una delle ipotesi in presenza delle quali, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, la parte privata ha “il diritto a subentrare nella titolarità del rapporto concessorio in forza di autonomo contratto di cessione stipulato con l’originaria concessionaria”. Il Consiglio di Stato riteneva, altresì, del tutto irrilevante – ai fini del riscontro della giurisdizione del giudice amministrativo, secondo la prospettazione dell’appellante – l’addotta assenza del collaudo, non incidendo tale circostanza sul completamento dell’opera da ritenersi avvenuto, come risultava evidente dal verbale di accertamento della fine dei lavori del 3 dicembre 2016.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Moneglia Parking s.r.l. nei confronti del Comune di Moneglia e della Moneglia Frontemare – Società Cooperativa a r.l., affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i quattro motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la Moneglia Parking denuncia la violazione dei criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8.

1.1. La ricorrente si duole del fatto che il Consiglio di Stato abbia affermato la sussistenza, in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio, della giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del mero rilievo che la fattispecie concreta attiene alla fase di esecuzione del contratto di concessione stipulato dalla Moneglia Frontemare Parking con il Comune di Oneglia. Osserva, per contro, la istante che la circostanza che la materia del contendere attenga alla fase esecutiva di un contratto pubblico non implica, di per sè, la necessaria attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario. Sarebbe, invero, necessario accertare in concreto se – come sarebbe accaduto nel caso di specie – ci si trovi in presenza, non di determinazioni relative alla mera attuazione del rapporto negoziale, bensì di atti provvedimentali espressione di discrezionalità valutativa, inerenti alla “corretta configurazione della concessione (…) per come prevista nel disciplinare di gara quale modello organizzativo di realizzazione dell’opera pubblica”.

E, nel caso concreto, la Moneglia Parking avrebbe impugnato le delibere del Consiglio Comunale nn. 13 e 58 del 2017, proprio in quanto – ad onta della cessione, autorizzata dal Comune in data 30 dicembre 2015, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, del ramo d’azienda relativo alla costruzione, all’epoca non ancora terminata, e gestione dell’opera – avrebbero assegnato alla cessionaria Moneglia Parking solo la gestione del parcheggio, lasciando la concessione in capo alla Frontemare Parking ed attribuendo a quest’ultima il corrispettivo previsto nel bando di gara.

In tal modo operando, la stazione appaltante avrebbe inciso sul modello organizzativo che deve essere unitario – come previsto dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 143 – della concessione, separando da essa, la cui titolarità era stata conservata in capo alla aggiudicataria Frontemare Parking, ed affidandola in sub-gestione alla Moneglia Parking, la fase essenziale della concessione costituita dalla gestione dell’opera pubblica.

1.2. Avrebbe, inoltre, errato il Consiglio di Stato nel porre a base della decisione declinatoria della giurisdizione la considerazione che il presente giudizio riguarderebbe la mera valutazione dei casi, in presenza dei quali – sulla scorta di una verifica di tipo vincolato e su basi di parità tra le parti – è attribuito ad un privato il diritto di subentrare nella titolarità di un contratto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116. L’organo giudicante non avrebbe, invero, considerato che il Comune di Moneglia aveva già autorizzato, con Det. 30 dicembre 2015, la “cessione di un ramo di azienda della Moneglia Frontemare Parking soc. coop. a r.l. (…) alla società Moneglia Parking, in relazione ai lavori pubblici di costruzione e gestione dell’intervento di realizzazione di un’autorimessa in località (OMISSIS)”.

Per il che nessuna controversia sul punto in questione sarebbe insorta tra le parti dolendosi, per contro, la Moneglia Parking proprio del fatto che, in contrasto con la Det. 30 dicembre 2015, nonchè con la disciplina della concessione di lavori pubblici, le suddette delibere comunali avevano disconosciuto il subingresso dell’odierna ricorrente nell’intero rapporto di concessione, limitandolo alla sola attività di gestione del parcheggio.

1.3. Lamenta, infine, Moneglia Parking che il giudice a quo abbia erroneamente ritenuto che la fattispecie oggetto del presente giudizio coincida con quella del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Genova, tra la Moneglia Frontemare e la Moneglia Parking, onde desumerne ulteriori elementi a favore della giurisdizione del giudice ordinario, laddove i due procedimenti avrebbero parti (non essendo presente nel giudizio civile il Comune di Moneglia) e petitum diversi.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La norma del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 143, comma 1 (applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis) dispone: “1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonchè la loro gestione funzionale ed economica eventualmente estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa”. A norma del successivo comma 3. “La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati”.

La disposizione – com’è evidente – contempla una fattispecie unitaria costituita dalla “concessione di lavori pubblici”, che – in via di principio – si articola nella progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ed alla cui instaurazione, sul piano pubblicistico, consegue la fase di attuazione, che si svolge sul piano negoziale mediante la stipula e la successiva esecuzione del contratto stipulato tra la parte pubblica ed il soggetto privato.

2.2. Con riferimento al regime giuridico applicabile al presente giudizio, questa Corte – in sede di riparto della giurisdizione – ha, di conseguenza, affermato che, nel quadro normativo derivante dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sussiste l’unica categoria della “concessione di lavori pubblici”, onde non è più consentita la precedente distinzione tra concessione di sola costruzione e concessione di gestione dell’opera (o di costruzione e gestione congiunte), nella quale prevaleva il profilo autoritativo della traslazione delle pubbliche funzioni inerenti l’attività organizzativa e direttiva dell’opera pubblica, con le conseguenti implicazioni in tema di riparto di giurisdizione. Ed invero – nella normativa succitata – la gestione funzionale ed economica dell’opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la “controprestazione principale e tipica a favore del concessionario”, come risulta dall’art. 143 del codice, con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, vertendo la lite su profili applicativi del contratto intercorso tra le parti (Cass. Sez. U., 27/12/2011, n. 28804; Cass. Sez. U., 09/11/2012, n. 19391).

2.3. Su questa scia si è posta anche la successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo la quale, invero, le controversie relative a concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, in quanto riconducibili alla nozione normativa di “concessione di lavori” di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989, n. 89/440/CEE, competono alla giurisdizione ordinaria, ai sensi della L. n. 109 del 1994, art. 31 bis e dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. e), n. 1, se relative alla fase successiva all’aggiudicazione (Cass. Sez. U., 13/09/2017, n. 21200).

Il medesimo principio è stato, dipoi, affermato anche con riferimento alla concessione di servizi, essendosi statuito, al riguardo, che le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione, sia se implicanti la costruzione e gestione dell’opera pubblica, sia se non collegate all’esecuzione di un’opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonchè di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo. Resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi – non ricorrenti nella specie – in cui l’amministrazione, sia pure successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o di eventuali altri poteri riconosciuti dalla legge, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241 del 1990, oltre che nei casi tassativamente previsti (come quello di cui all’art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, c.p.a.) (Cass. Sez. U., 18/12/2018, n. 33728).

2.4. In linea con tale orientamento, queste Sezioni Unite hanno stabilito, altresì, che in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi, nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende alle questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento della concessione, nonchè alle conseguenze risarcitorie, vertendosi nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass. Sez. U., 8/07/2019, n. 18267).

Si è, infine, da ultimo ribadito che “l’aggiudicazione costituisce una sorta di spartiacque ai fini del riparto di giurisdizione; ciò perchè, una volta esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario ed insorto il vincolo contrattuale, le contestazioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni e i relativi effetti sul piano del contratto non prevedono, di regola, l’esercizio di un potere autoritativo pubblico, se non nei limitati casi suindicati (ovverosia quando l’Amministrazione eserciti i poteri autoritativi previsti dalla legge)” (Cass. Sez. U., 27/10/2019, n. 31027).

2.5. Nel caso concreto, è del tutto pacifico che l’azione proposta dinanzi al TAR Liguria dalla Moneglia Parking aveva ad oggetto la fase successiva alla stipula del contratto tra il Comune di Moneglia e la aggiudicataria Moneglia Frontemare, avvenuta in data 19 maggio 2014. Risulta, inoltre, dalla impugnata sentenza del Consiglio di Stato, che l’odierna ricorrente – oltre ad impugnare gli atti suindicati – aveva proposto domanda di accertamento dei propri diritti ed obblighi scaturenti dalla Det. 30 dicembre 2015, con la quale il Comune di Moneglia aveva autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, il suo subentro nella concessione di realizzazione e di gestione del parcheggio multipiano.

Osserva, infatti, il Consiglio di Stato che la Moneglia Parking, assumendo di essere divenuta concessionaria in luogo dell’aggiudicataria – in virtù del contratto di cessione stipulata con quest’ultima in data 30 luglio 2015, e della successiva presa d’atto da parte del Comune – lamentava che l’ente avesse riconosciuto alla precedente concessionaria, e non a Moneglia Parking, il “contributo pubblico costituito dal piano di parcheggi privati, tanto più che il suddetto contributo non costituiva mero corrispettivo per la costruzione della struttura, ma anche per lo svolgimento dell’attività di gestione dell’opera: il che avrebbe dovuto portare il Comune a valutare se ed in quale percentuale esso andava attribuito”.

2.6. Come risulta evidente da quanto suesposto, la controversia oggetto del presente giudizio involge l’accertamento della spettanza del corrispettivo connesso alla gestione dell’opera che – contrariamente all’assunto della ricorrente – non costituisce, per le ragioni suesposte, “una fase essenziale della concessione, fase che (…) caratterizza proprio tale istituto differenziandolo dal contratto di appalto”, bensì la controprestazione essenziale a favore del concessionario. In altri termini, la gestione dell’opera non si pone più – come nel precedente regime – su di un piano pubblicistico, ma viene a collocarsi nell’ambito della determinazione del corrispettivo spettante al concessionario, radicando la controversia sul piano strettamente privatistico, con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario. In tale prospettiva, gli atti amministrativi (delibere consiliari e verbale di accertamento della fine dei lavori) non assumono alcun rilievo di per sè, ma in quanto incidenti – come già, condivisibilmente, affermato da Cass. Sez. U., n. 33728/2018) sulla determinazione e l’attribuzione del corrispettivo; sicchè la loro legittimità va delibata incidenter tantum dal giudice ordinario.

2.7. Nè a diversa conclusione può indurre il rilievo che gli atti amministrativi suindicati si sarebbero posti in contrasto, in violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, con la richiamata Det. 30 dicembre 2015, onde inferirne – secondo la prospettazione del ricorrente – che gli stessi costituirebbero esercizio di una potestà discrezionale, lesiva – in quanto tale – di un interesse legittimo della Moneglia Parking s.r.l.. L’attribuzione dei diritti e degli obblighi nascenti dall’autorizzazione alla cessione del ramo d’azienda, nella specie resa dal Comune in data 30 dicembre 2015, il cui accertamento è stato richiesto in giudizio dalla ricorrente, non cessa, invero, di porsi sul piano privatistico relativo all’esecuzione del contratto di concessione, come si evince in maniera inequivocabile dal testo della succitata norma dell’art. 116, comma 1, che – per espressa disposizione ivi contenuta – è finalizzato a disciplinare l’opponibilità alla stazione appaltante degli atti di cessione di azienda (ed altri atti) “relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici”. Per il che anche tali vicende si collocano inequivocabilmente a valle della fase pubblicistica di instaurazione del rapporto concessorio, e pertengono alla fase privatistica di esecuzione del contratto.

2.8. In tale ordine di idee, queste Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa dal cessionario del ramo di azienda per ottenere, oltre al risarcimento del danno, l’annullamento del provvedimento con cui la stazione appaltante ha rigettato – nel dichiarare la risoluzione di diritto dell’appalto – la richiesta di sostituzione della mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di quest’ultimo. In siffatta ipotesi viene, infatti, in rilievo, non l’esercizio di un potere autoritativo che si manifesti attraverso atti di natura provvedimentale, a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia ad interesse legittimo, ma la mera verifica, a carattere vincolato e su basi di parità, che la vicenda soggettiva occorsa rientri in una della fattispecie in presenza delle quali soltanto, ai sensi del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto (Cass. Sez. U., 18/11/2016, n. 23468).

Tutte le vicende processuali che abbiano ad oggetto la sostituzione di un soggetto all’originario aggiudicatario, per effetto di uno degli atti elencati nel D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 116, comma 1, in quanto concernono “soggetti esecutori di contratti pubblici”, si collocano, dunque, nella fase di esecuzione del contratto e rivestono, pertanto, natura privatistica, con conseguente devoluzione delle stesse alla giurisdizione del giudice ordinario.

2.9. Sulla scorta dei rilievi che precedono, idonei di per sè a fondare la giurisdizione del giudice ordinario nella presente controversia, è del tutto evidente che del tutto privo di rilievo è l’argomento addotto, ad abundantiam, dal Consiglio di Stato, relativo alla pendenza di una causa di contenuto simile dinanzi al Tribunale di Genova.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso va, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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