Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14231 del 12/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 12/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14231
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAF s.r.l.;
– ricorrente non costituita –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
nonchè
Riscossione Sicilia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Circuvallazione Clodia 82,
presso lo studio dell’avv. Giuseppe Pennisi, rapp.ta e difesa
dall’avv. Francesco Lopez;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia n. 2307/15/18 depositata il 4/6/2015.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da MAF s.r.l., notificato il 5/1/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 15/3/2016. Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016