Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14230 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY,

rappresentato e difeso dagli avvocati DI MURO ANTONIO, PISAPIA CARLO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUT0 NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LANZETTA ELISABETTA, MASSIMILIANO MORELLI, giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

6.5.09, depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 30.6.2009, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da A.M., ex dipendente dell’INPS, di computo ai fini della misura dell’indennità di buonuscita o di quiescenza di voci retributive accessorie denominate salario di professionalità (e poi assegno di garanzia) e indennità di funzione.

Detto lavoratore propone ricorso per cassazione a cui resiste l’Inps con controricorso.

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 2120 c.c., degli artt. 5 e 34 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza degli impiegati dell’Inps, della L. n. 144 del 1999, art. 64, di altre norme di legge e di contratto collettivo e della L. n. 70 del 1975, art. 13, nonchè vizio di motivazione.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile per la mancata formulazione del conclusivo quesito di diritto a norma dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Può essere opportuno, peraltro, ricordare che Cass. S.U. n. 7154/2010, sulla tematica oggetto del merito, ha enunciato il seguente principio: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del cd. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un’indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all’autonomia regolamentare dei singoli enti solo l’eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicchè deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l’indennità di funzione L. n. 88 del 1989, ex art. 15, comma 2, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l’indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell’INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell’Inps, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo”.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Appare giustificato compensare le spese del giudizio, poichè la questione di merito, oggetto di contrasto di giurisprudenza, è stata solo di recente risolta dalle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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