Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14230 del 25/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12135-2016 proposto da:
C.E.M., C.A., C.C.M.,
M.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.AVEZZANA
8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO NICODEMO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1294/2016 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA,
depositata il 09/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/01/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.
Fatto
RITENUTO
che:
C.A., M.F., C.C.M. ed C.E.M. impugnarono, innanzi alla CTP di Varese, gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva contestato la elusività, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis delle operazioni relative alla cessione, da parte di Irte s.p.a., a favore degli azionisti, delle quote di partecipazione in Finet s.r.l., quote che subito dopo trasferite a favore di Towertel s.p.a., la quale incorporava poi la società Finet.
La CTP di Varese accolse il ricorso, ma la sentenza fu riformata dalla CTR della Lombardia, la quale, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello erariale.
I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
In data 17/7/2017, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, assumendo di avere aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, con conseguente verificarsi della causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; la controricorrente, in data 16/1/2019, ha accettato la predetta rinuncia.
In forza di questi presupposti processuali hanno chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese di lite.
L’istanza va accolta e le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 29822/2018, cit.; 12/11/2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021