Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14230 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1448-2016 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEVICO 9,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BARONTINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

EQUITALIA NORD SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato LUCA SAVINI

ZANGRANDI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO SANGALLI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2590/29/2015 della COMNIISSION1 TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata l’11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 29 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da Z.S. avverso la sentenza n. 267/18/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA ed altro 2006. La CTR osservava in particolare che la procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata doveva considerarsi corretta e che la mancata allegazione degli atti alla stessa prodromici non ne inficiava la validità.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Equitalia Nord si è costituita solo al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso in ordine alla mancata allegazione delle comunicazioni di irregolarità prodromiche alla cartella di pagamento impugnata.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5, – il ricorrente si duole di omesso esame di un fatto decisivo controverso relativamente alla questione devoluta in appello della invalidità della procedura notificatoria della cartella esattoriale impugnata.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Si deve in primo luogo osservare che la CTR ha puntualmente esaminato i motivi di gravame de quibus, con argomentazione che sicuramente corrisponde allo standard del c.d. “minimo costituzionale” riveniente dalla novella della previsione codicistica evocata con il mezzo in esame (cfr. Sez. U 8053/2014).

Più specificamente in ordine al primo motivo, va poi rilevato che il giudice d’appello ha affermato l’insussistenza di alcun obbligo di preventiva comunicazione di irregolarità e che a fronte di questa, specifica, ratio decidendi il ricorrente non ha proposto alcuna, specifica, critica.

In ordine al secondo motivo va peraltro ribadito anzitutto che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).

In ogni caso la CTR ha sul punto e più in generale osservato che il contribuente si è potuto difendere, come ha ampiamente fatto, affermando pertanto che così doveva intendersi sanato ogni vizio di nullità della procedura notificatoria.

Nemmeno questa ratto decidendi è stata attinta da alcuna, specifica, lamentela.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla sola Agenzia delle entrate che si è sostanzialmente difesa, mentre l’Agente della riscossione si è costituito ai soli fini di ricevere le comunicazioni di cancelleria.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità alla sola Agenzia delle entrate che liquida in euro 4.500 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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