Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14230 del 05/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14230 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

ORDINANZA
sul ricorso 15398-2011 proposto da:
RIZZO GALIMI ANTONINO RZZNNN34B19H9030,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A,
presso lo studio dell’avvocato BOZZI GIUSEPPE, che lo rappresenta
e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
ELIPSO FINANCE SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore e per essa PRELIOS CREDIT SERVICING SPA
08360630159 (già Pirelli Re Credit Servicing SpA) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LOMBARDIA 14, presso lo studio dell’avvocato ANGELONI

i3

Data pubblicazione: 05/06/2013

ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato RAFFAELLA
GRECO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro

Industriale SpA e Banca Agricola Etnea SpA),
EDILITALIA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimate avverso la sentenza n. 304/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 23.9.2010, depositata il 27/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Bozzi che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Raffaella Greco che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per raccoglimento del
40 motivo del ricorso.

Ric. 2011 n. 15398 sez. M1 – ud. 05-03-2013
-2-

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA (già banca

E’ da ritenere che il reclamo ex art. 22 L.F. così come l’istanza di
fallimento ( al riguardo, Cass. N. 2239/98 ), possa assumere efficacia
interruttiva della prescrizione, in quanto l’atto di costituzione in mora
non è soggetto a forma solenne, essendo sufficiente che il creditore
manifesti e porti a conoscenza legale del debitore, mediante atto
scritto, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (sul
punto, Cass. N. 2928 del 1994).
Dalla sentenza impugnata è appunto emerso che, nella specie, nel
reclamo ex art. 22 L.F. , ricevuto da controparte, era specificament
indicata la volontà di ottenere il soddisfacimento del credito.
v.A.
L’esclusione della garanzia fideiussoria dal rapporto dedotto, p le.,
all’evidenza, accertamenti e valutazioni di fatto, insuscettibili di
controllo in questa sede. Va comunque osservato, anche in relazione
alle argomentazioni della mem., I N’a difensiva
del ricorrente, che il

Giudice a quo ha con chiarezzai
‘esistenza di un unico conto
corrente della società garantita, presso la Banca.
Appare invece fondata la censura relativa alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi: per giurisprudenza consolidata, va esclusa
qualsiasi capitalizzazione (annuale, semestrale, trimestrale ecc. ), ai
sensi dell’art. 1283 c.c., salvo ipotesi di domanda giudiziale o
convenzione posteriore alla scadenza degli interessi ( tra le altre, Cass.
S.u. n. 24418 del 2010; Cass. N. 9695 del 2011).
Va pertanto accolto, sotto tale profilo, il ricorso, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio al giudice a quo, in diversa composizione,
che, sulla base del principio suindicato, dovrà riconteggiare gli
interessi, e pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la
sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di Appello di Roma, in

C’Oltt »

La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23/09/2010,
conferma la sentenza di primo grado, che aveva rigettato 1
opposizione del fideiussore Rizzo Antonino avverso il decreto
ingiuntivo ottenuto dalla Banca Industriale S.p.A. ( poi Banca
Antoniana Popolare Veneta ) nei confronti della Editalia Costruzioni
srl, per scoperto di conto corrente.
Ricorre per cassazione il fideiussore.
Resiste con controricorso la Elipso Finance srl., cessionaria del
credito.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

iziario
11 FuPaolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

6IU. 2013
Roma, ……………………………………

diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente
giudizio.
orna, 5 marzo 2013

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