Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1423 del 26/01/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1423 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 13423-2012 proposto da:
SC SRL 05218481009 in persona dell’amministratore e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA
CORBO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 26/01/2015

avverso la sentenza n. 58/21/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA dell’8.3.2011, depositata il 04/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2012 n. 13423 sez. MT – ud. 17-12-2014
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

osserva:
La CTR di Roma ha respinto l’appello della °S.C. srl” -appello proposto contro
la sentenza n.4/50/2009 della CTP di Roma che aveva già respinto il ricorso
della parte contribuente- e perciò ha confermato l’avviso di rettifica e liquidazione
dell’imposta di registro-ipotecaria-catastale correlata alla scrittura di data
9.11.1998 (nella quale era stata pattuita la cessione da Cutini Alessandro e Cutini
Santina alla “S.C. srl” di ogni diritto ragione ed azione derivante dal possesso di un
terreno sito in comune di Frascati, località “La Romanina”, oggetto di uso
civico), scrittura che l’Agenzia aveva qualificato come “compravendita di
terreno edificato”, così liquidando il maggior valore dello stesso secondo
quanto corrispondeva al valore venale del bene in comune commercio con
riferimento alla data di stipula dell’atto.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che, quanto all’atto qui in
parola, non si fosse trattato di “un mero acquisto di diritti di possesso, ma di un
vero atto di acquisto della proprietà del bene”, atteso che il provvedimento di
legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al
destinatario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto, titolo di proprietà e di
possesso. Infatti la “S.C. srl” era subentrata nei diritti dei precedenti possessori
del terreno che successivamente aveva costituito oggetto di affrancazione. E
d’altronde, il terreno di oltre 5.000 mq in Roma, località “La Romanina” non può
valere due euro, come posto in essere con il negozio giuridico di che trattasi”.
Ed insomma il valore di mercato del terreno in questione non aveva nulla in
comune con quello determinato ai fini dell’alienazione, così come stabilito dalla
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letti gli atti depositati,

legge regionale del Lazio n.1/1986.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore,
componente della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi

Infatti, con il secondo ed il terzo motivo di censura (centrati, oltre al resto,
sull’insufficiente motivazione della sentenza) la parte ricorrente si duole della
sentenza di secondo grado per avere il giudicante inidoneamente motivato sulla
questione —rilevante e decisiva- della natura del diritto oggetto della scrittura
privata sottoposta a tassazione, siccome ritenuta atto di disposizione di un diritto
di natura reale e perciò avente efficacia analoga alla compravendita, senza
considerare che la cessione del diritto di proprietà si era verificata soltanto con il
successivo atto (intercorso tra la S.C. srl ed il comune di Roma, stipulato per notaio
Tufani); si duole ancora del fatto che —con riferimento alla censura di esorbitanza
del valore di comune commercio liquidato in atto- il giudicante si fosse limitato ad
affermare che il terreno non poteva certo valere due euro al mq, come stabilito
nella scrittura privata, e che il valore del terreno non aveva nulla in comune con
quello determinato ai fini dell’alienazione, così limitandosi a fare valutazione in
ordine al valore dichiarato, senza nulla dire a proposito della congruità del valore
effettivamente accertato.
Entrambi i motivi, unitamente trattati per la loro stretta coerenza, appaiono
manifestamente fondati.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 2067 del 25/02/1998):”È denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360
comma primo n. 5 cod. proc. civ., il vizio di omessa motivazione della sentenza
qualora la stessa si fondi su motivazione omessa o apparente, qualora, cioè, il giudice
di merito pretermetta del tutto la indicazione degli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento, ovvero li indichi senza, peraltro, compierne alcuna approfondita
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dell’art.375 cpc.

disamina logica e giuridica”.
Nella specie di causa il giudicante si è indotto a disattendere l’appello proposto dalla
parte privata sulla scorta di un’affermazione apodittica e priva di giustificazioni, con
precipuo riferimento alle questioni sollevate dall’appellante a riguardo delle
vicende giuridiche a cui il terreno oggetto della transazione era stato soggetto in

è detto idoneamente dalla parte ricorrente, in ossequio al canone della
autosufficienza del ricorso per cassazione), e precipuamente con riferimento al
fatto principalmente controverso che la scrittura privata qui in parola non
aveva avuto ad oggetto un terreno già destinatario di un provvedimento di
legittimazione della abusiva occupazione, ovvero che essa non aveva avuto ad
oggetto un terreno destinatario di un successivo provvedimento di affrancazione.
Perciò, in riferimento ad una vicenda che del tutto superficialmente il giudicante
ha assimilato a quelle già oggetto delle pronunce del Supremo Collegio
n.5600/1995 e n. 6940/1993, che il giudicante ha richiamato siccome precedenti
specifici.
Del pari apodittica appare la motivazione del giudicante con riferimento alla
questione della congruità (comunque ed indipendentemente dalla natura giuridica
da attribuirsi all’atto in parola) della valutazione accertata in atto, che certo
non può essere risolta sulla scorta della ritenuta manifesta incongruità del valore
attribuito al diritto oggetto di transazione con la scrittura privata qui in questione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio
per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dell’appello,
apparendo necessario rinnovare l’esame delle questioni formulate con il gravame
proposto contro la pronuncia di primo grado.
Roma, 28 febbraio 2014
ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
5

precedenza ed a seguito della stipulazione della transazione medesima (siccome

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto.
che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Lazio

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2014

cobellis )

che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

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