Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1423 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1423
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 34667-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI C.F. 97210890584, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
RS CAD SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI AGOSTINI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUCIANO COSTANTINI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1174/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA
LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che ha respinto l’appello dell’Ufficio, in controversia su impugnazione da parte della RS CAD srl di avviso di accertamento anno 2011. Con tale avviso, emesso nell’ambito di un vasto controllo condotto da Olaf, autorità indonesiane e altri soggetti, era stata accertata la falsa dichiarazione di origine “Indonesia” – quale status di merci di origine preferenziale- di elementi di fissaggio in acciaio, in realtà prodotti in Cina ed esportati in UE.
La CTR, confermando la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente (accertando l’origine cinese della merce con l’applicazione del dazio paesi terzi pari al 3,7%), in applicazione del Reg. CE 1225/09, ha ritenuto che l’Ufficio non potesse procedere all’estensione del dazio antidumping in assenza di avvio di una indagine sulla origine della merce e del prezzo di vendita (al fine di verificare se esso fosse inferiore al valore medio di mercato), incorrendo nella violazione sia del detto regolamento sia del Reg. CE 91/2009.
RS CAD srl si costituisce con controricorso – eccependone l’inammissibilità per carenza d’interesse, data l’abrogazione dei dazi antidumping- e l’infondatezza; propone ricorso incidentale affidato a tre motivi (primo motivo ex 360 c.p.c., n. 4, e secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, omessa pronuncia sul motivo di appello inferente l’abrogazione dei dazi antidumping; terzo motivo sulla non debenza dei dazi convenzionali); e ricorso incidentale condizionato su due motivi (primo motivo del ricorso incidentale condizionato, carenza legittimazione e responsabilità RS CAD srl; secondo motivo del ricorso incidentale condizionato error in procedendo sulla non contabilizzazione dei diritti ex art. 220 par. 2 lett. b) reg. CE 2913/92). Deposita successiva memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
non ricorrono le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia alla sezione quinta civile.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020