Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1423 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1423 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 27379-2016 proposto da:
COSTABILE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROSARIO MALETTA;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente nonchè contro
EQUITALL k SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata-

Data pubblicazione: 19/01/2018

avverso la sentenza n. 1509/3/2015 della COMMISSIONE
:t vcioRthA
CATANZAROJ depositata il
TRIBUTARIA REGIONALE
15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Ric. 2016 n. 27379 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

Fatti di causa
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di
Giuseppe Costabile di cartella di pagamento portante Iva annualità 2005,
la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe,
dichiarava inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la

unitamente all’atto di impugnazione notificato per posta raccomandata,
la ricevuta di spedizione postale, ma il solo avviso di ricevimento.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
contribuente su unico motivo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il Collegio autorizza la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce l’errore in diritto
commesso dalla C.T.R. nell’avere dichiarato l’appello inammissibile,
malgrado l’impugnazione fosse stata notificata all’Agenzia delle entrate
tramite deposito presso l’Ufficio locale e al Concessionario con lettera
raccomandata, dal cui avviso di ricevimento risultava la data di
spedizione della lettera raccomandata con la quale era stata effettuata la
notificazione nonché quella di ricezione.
9

.

La censura è fondata.

Sulla questione controversa sono, di recente, intervenute le Sezioni
Unite di questa Corte (n. 13453 del 29 maggio 2017), che hanno
affermato i seguenti principi di diritto:
a) Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la
costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per
la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso

Ric. n. 27379/2016

decisione di primo grado sfavorevole, perché non era stata depositata,

di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del
destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione);
b) nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità
del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo
del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al

ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché
nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata
dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con
proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo
ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla
ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera
scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di
spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la
ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro
il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.
Nella specie, la sentenza impugnata si discosta nettamente dai
superiori principi, laddove la norma posta a base della decisione non era
applicabile con riguardo alla notificazione dell’atto all’Agenzia delle
entrate, mentre, con riguardo alla notificazione nei confronti di Equitalia,
la data ricezione della raccomandata è anteriore allo scadere dei termini
per l’impugnazione.
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Ric. n. 27379/2016

momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata cassata e rinvia, anche
per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione.

Roma, 30/11/2017

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