Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14229 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SITA SPA (OMISSIS), in persona dell’Amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 325, presso lo studio

dell’avvocato ABIGNENTE MATILDE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ABIGNENTE ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 180/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

18/03/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Attignente Angelo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da L.E. contro la s.p.a. SITA, diretta al riconoscimento del suo diritto al computo nella anzianità, con particolare riferimento all’istituto degli scatti di anzianità, del servizio prestato in base ad un contratto di formazione e lavoro, che era stato trasformato in contratto a tempo indeterminato alla sua scadenza.

La Corte di merito aderiva alla tesi interpretativa secondo cui la garanzia prevista dal D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito dalla L. n. 863 del 1984 è vincolante anche in relazione agli istituti previsti non già dalla legge ma, come nel caso degli scatti di anzianità, dalla contrattazione collettiva.

La s.p.a. SITA ricorre per cassazione, denunciando la violazione del richiamato D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e art. 12.

L’intimato non si è costituito. La Soc. SITA ha depositato memoria illustrativa.

Il ricorso appare manifestamente infondato sulla base del principio recentemente enunciato in materia della Sezioni unite di questa Corte, cui la questione interpretativa era stata rimessa al fine di comporre il contrasto di giurisprudenza al riguardo manifestatosi.

Detto collegio, nell’ambito del suo magistero nomofilattico, ha enunciato il seguente principio: “La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3, commi 5 e art. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità previsti da (…)” (Cass. S.U. 20074/2010).

Nella memoria della Soc. SITA si prospetta il contrasto della norma in questione, così come interpretata dalle Sezioni Unite, con i principi sull’autonomia e libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost., i quali comporterebbero l’intangibilità della competenza della contrattazione collettiva nel determinare i livelli retributivi e il complessivo trattamento economico dei lavoratori, a meno che non si ponga la questione di una contrarietà della disciplina all’art. 36 Cost..

Al riguardo deve osservarsi che l’esame compiuto dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite della ratio e della funzione della norma in questione evidenzia che in realtà non si è in presenza di una immotivata o irrazionale interferenza del legislatore rispetto al potere delle parti collettivi; di disciplinare l’entità e la struttura del trattamento retributivo dei lavoratori, ma della determinazione da parte del medesimo legislatore, per ragioni di interesse generale, delle modalità di coordinamento con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro del particolare istituto rappresentato dal contratto di formazione e lavoro, prevedendosi un riequilibrio, a tutela del lavoratore assunto mediante tale speciale tipo di contratto, di rilevanti aspetti di trattamento meno favorevole rispetto alla disciplina generale con elementi di garanzia di parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori. Nella stessa sentenza si sono anche ricordati vari altri casi di tutela legale dell’anzianità maturata in particolari fasi del rapporto, tutela ritenuta rilevante anche ai fini degli scatti di anzianità.

Non si ravvisa quindi la necessità di sollecitare il riesame da parte delle Sezioni Unite della questione risolta con la sentenza n. 20074 del 2010. E la questione di costituzionalità del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata in riferimento all’art. 39 Cost., è qualificabile come manifestamente infondata, come risulta confermato anche dalla palese non assimilabilità alla norma ora in considerazione delle norme di cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale con le sentenze richiamate nella memoria della ricorrente (norme sulla sottrazione del lavoro domestico alla contrattazione collettiva, sulla estensione del contratto collettivo a tutti gli appartenenti alla categoria a cui il contratto stesso si riferisce, sul trattamento economico di talune posizioni lavorative in maniera difforme da quanto previsto dalla contrattazione collettiva).

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA