Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14229 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO G.M. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2822/2018 R.G. proposto da:

AR.CA. s.r.l. Centro commerciale Milano Est, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Novara, via

Rosselli n. 13, presso lo studio degli avv.ti Elena Buscaglia e

Claudio Bossi, che la rappresentano e difendono giusta procura

speciale in calce al ricorso; domicilio in Roma, p.zza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 1515/02/17, depositata il 26 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio

2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 1515/02/17 del 26/10/2017 la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito CTR) ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia dell’entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vercelli (di seguito CTP) n. 07/01/15, la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla ARCA s.r.l. Centro commerciale Milano Est (di seguito Arca) avverso un avviso di accertamento concernente IVA relativa all’anno d’imposta 2006;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR, con l’avviso di accertamento l’Amministrazione finanziaria qualificava la somma di Euro 6.000.000,00 versata da Mercatone Uno Estate s.r.l. a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto di alcuni immobili come acconto prezzo e, pertanto, riteneva applicabile l’IVA;

1.2. la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il contratto preliminare intervenuto tra Mercatone Uno Estate s.r.l. e Arca non conteneva “gli elementi essenziali del “patto di caparra””, sicchè “non potevano sussistere dubbi, anche per le rilevazioni contabili effettuate, che il pagamento sia stato un acconto e non una caparra confirmatoria”, anche in ragione del fatto che, nel caso di dubbia qualificazione, le somme devono ritenersi versate a titolo di acconto; b) l’intervenuto pagamento, da parte di Mercatone Uno Estate s.r.l. dell’avviso di liquidazione alla stessa notificato e concernente l’imposta di registro proporzionale (previa qualificazione del patto come caparra confirmatoria) era ininfluente perchè riguardava altro soggetto e una diversa imposta;

2. avverso la sentenza della CTR Arca proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi e, in data 07/10/2020, depositava istanza di fissazione d’udienza con documentazione allegata;

3. l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso Arca contesta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 1385 c.c. nonchè la violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 ss. c.c., per avere la CTR erroneamente qualificato il versamento della somma di Euro 6.000.000,00 quale acconto prezzo e non già quale caparra confirmatoria;

2. il motivo è inammissibile;

2.1. la motivazione della CTR può così essere riassunta: a) la dazione anticipata di una somma di denaro al momento della conclusione del contratto “costituisce caparra confirmatoria solo qualora risulti espressamente che le parti abbiano inteso attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione, ma anche quella di rafforzamento e garanzia dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale”; b) nel dubbio sulla intenzione delle parti in ordine alla qualificazione della clausola contrattuale come anticipazione del prezzo ovvero come caparra confirmatoria, il pagamento deve ritenersi eseguito a titolo di anticipazione del prezzo, atteso che le parti non avrebbero interesse ad assoggettarsi ad una pena civile, sicchè grava sul contribuente l’onere di provare l’esistenza del patto di caparra; c) nel caso di specie, il contratto preliminare non contiene “gli elementi essenziali del “patto di caparra” e non possono sussistere dubbi, anche per le rilevazioni contabili effettuate, che il pagamento sia stato un acconto e non una caparra confirmatoria”;

2.2. non si colgono le ragioni per le quali la qualificazione giuridica del pagamento fornita dal giudice di appello come anticipazione di prezzo possa violare la previsione dell’art. 1385 c.c., che regolamenta l’istituto della caparra confirmatoria, essendo tale interpretazione espressione di un convincimento logicamente espresso, che può essere messo in discussione, in sede di legittimità, solo con la denuncia della violazione dei principi concernenti l’interpretazione del contratto;

2.3. sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza, dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa” (Cass. n. 25728 del 15/11/2013; Cass. n. 15798 del 28/07/2005);

2.4. nel caso di specie, la censura richiama effettivamente gli artt. 1362 ss. c.c. ed assume la violazione del canone di interpretazione del contratto secondo la volontà delle parti.

2.4.1. tuttavia – in disparte da ogni questione concernente l’autosufficienza del ricorso, non essendo state trascritte le clausole contrattuali interessate, nè allegato il contratto cui si fa riferimento la ricorrente finisce per incentrare le sue contestazioni solo sull’incertezza della qualificazione della clausola (che, secondo la CTR, implicherebbe la necessaria qualificazione del pagamento come acconto prezzo), ma il motivo non attinge la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, concernente l’accertamento del pagamento come acconto così come risultante dalle scritture contabili;

2.5. in altri termini, la CTR compie un accertamento di fatto in ordine alla qualificazione della clausola che non viene messo in discussione dalle argomentazioni in diritto compiute da parte ricorrente, anche sotto il profilo della corretta applicazione delle regole di ermeneusi contrattuale;

2.6. si noti che, con riferimento alla qualificazione del contratto, nessun elemento può essere tratto dalla sentenza della Corte d’appello di Bologna allegata all’istanza del 07/10/2020, in quanto dalla stessa, peraltro prodotta in copia informe e incompleta, non risulta l’attestazione del passaggio in giudicato;

3. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla natura condizionale del contratto preliminare cui accede la caparra confirmatoria;

4. il motivo è inammissibile;

4.1. in primo luogo, trattasi di un motivo che concerne, come il primo, la corretta interpretazione del contratto e, dunque, avrebbe dovuto essere proposto quale violazione di legge, sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale;

4.2. secondariamente, anche qualora si ritenesse la corretta formulazione del motivo come vizio di motivazione, lo stesso sarebbe precluso in ragione della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile nel presente giudizio;

4.2.1. è noto, infatti, che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

4.2.2. nel caso di specie, la ricorrente non denuncia una omessa motivazione, ma semmai una motivazione insufficiente (la CTR non avrebbe tenuto conto di elementi decisivi), con conseguente inammissibilità della censura;

5. con il terzo motivo di ricorso Arca si duole della violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che gli uffici dell’Agenzia delle entrate di Imola e di Vercelli avrebbero diversamente qualificato la medesima clausola contrattuale, sicchè il comportamento di Arca non potrebbe essere soggetto a sanzioni;

6. il motivo è inammissibile;

6.1. non risulta agli atti e dalle trascrizioni effettuate da Arca che quest’ultima abbia formulato analoga domanda in primo e secondo

grado, sicchè la richiesta di applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 con conseguente inapplicabilità delle sanzioni, deve ritenersi del tutto nuova;

7. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate;

7.1. poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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