Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14229 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. un., 08/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34739/2018 proposto da:

MAIBACH S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 29, presso lo studio

dell’avvocato CHIARA PACIFICI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CLEMENTI HELMUT ed HANS-MAGNUS EGGER;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RENATE VON GUGGENBERG, CRISTINA BERNARDI,

LAURA FADANELLI e LUKAS PLANCKER;

AZIENDA ELETTRICA DI CASIES società cooperativa a r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA

SCAFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ARTHUR FREI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 161/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 19/09/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

uditi gli avvocati Chiara Pacifici, Federica Scafarelli e Luca

Graziani per delega dell’avvocato Michele Costa.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza del 29 luglio 2010 l’Azienda Elettrica di Casies s.c.a.r.l. chiedeva il rinnovo della concessione, in scadenza al 4 marzo 2011, per la derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS) nel territorio comunale di (OMISSIS). Con istanza del 25 febbraio 2011 la società Maibach s.r.l. a propria volta presentava istanza di concessione di derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS).

Con nota del 25 marzo 2011 l’Assessore all’urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano dichiarava inammissibile la richiesta presentata dalla società Maibach perchè contraria al buon regime del corpo idrico, in quanto il progetto di derivazione ineriva al medesimo tratto del (OMISSIS) interessato dalla derivazione già concessa all’Azienda Elettrica di Casies. Contro il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell’istanza la società Maibach proponeva ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche(TSAP).

Nelle more, il competente Assessore della Provincia di Bolzano con decreto n. 328 del 12 luglio 2011 concedeva alla società cooperativa Azienda Elettrica di Cadies il rinnovo della concessione per la derivazione a fini idroelettrici dal (OMISSIS). Anche il decreto di rinnovo della concessione in favore della Azienda Elettrica veniva impugnato dalla società Maibach davanti al TSAP che, previa riunione dei ricorsi, li rigettava con sentenza n. 161 del 19 settembre 2018. Il Tribunale riteneva sussistente la causa di inammissibilità della domanda di concessione della derivazione a fini idroelettrici presentata dalla società Maibach, trattandosi di domanda autonoma (non concorrenziale) ma inammissibile perchè contraria al buon regime delle acque, ai sensi della L.P. Bolzano n. 7 del 2005, art. 3, comma 5 e dell’art. 16 del Piano Generale Utilizzo Acque Pubbliche, posto che insisteva sul medesimo corpo idrico interessato dalla concessione, in fase avanzata di rinnovo, vigente in favore di Azienda Elettrica. Rigettava il ricorso contro il decreto di rinnovo della concessione in favore della contro interessata s.c.a.r.l. Azienda Elettrica, ritenendo infondata l’eccezione di illegittimità del decreto di rinnovo della concessione per mancata allegazione dei titoli comprovanti la disponibilità delle aree interessate dalla domanda di concessione, come richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 3 comma 5 della citata L.P. Bolzano, modificato da L.P. Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, art. 10, comma 1; ad avviso del Tribunale tale disposizione era inapplicabile ai semplici rinnovi di concessioni a scopo idroelettrico, per cui il relativo procedimento doveva intendersi disciplinato dalla fonte normativa statale (R.D. n. 1775 del 1933, artt. 28 e 30); in ogni caso rilevava che, con l’entrata in vigore della L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, comma 1, era stato superato il sistema che subordinava la realizzazione degli impianti idroelettrici e di trasporto della energia elettrica alla volizione meramente potestativa dei proprietari delle aree, posto che detti impianti dovevano considerarsi quali opere di interesse pubblico indifferibili ed urgenti.

Contro la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la società Maibach s.r.l. propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Deposita memoria.

La Provincia autonoma di Bolzano resiste con controricorso.

La società cooperativa Azienda Elettrica di Casies resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia:” Motivo di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L.P. Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, nella versione vigente alla data dei fatti e comunque nella versione applicabile alla fattispecie in oggetto; violazione e falsa applicazione della L.P. BZ 30 settembre 2005, n. 7, art. 16 e quindi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30; violazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. Direttiva Bolkenstein) e dei principi cardine della libera concorrenza, trasparenza e libertà di stabilimento. In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata “laddove il Tribunale ha ritenuto di non fare applicazione della L.P. Bolzano n. 7 del 2005, art. 3, comma 5, ultimo periodo, che prevedeva la necessità di allegare alla domanda di concessione e a pena di inammissibilità di questa, il “titolo comprovante la disponibilità delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare”.

Il motivo è infondato. La sequenza normativa di riferimento è la seguente: la L.P. 26 gennaio 2015, n. 2, art. 1, comma 1, ha stabilito che le infrastrutture indispensabili per l’esercizio di una centrale idroelettrica (elencate nel successivo comma 2) sono considerate di interesse pubblico, urgenti e indifferibili; il successivo art. 11 della medesima legge prevede che l’aggiudicatario della concessione per la derivazione delle acque a scopo idroelettrico, in caso di mancato accordo con il proprietario dei fondi interessati, può chiedere all’Ufficio pubblico competente l’adozione dei provvedimenti di espropriazione o di imposizione di servitù occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture; la previsione della possibilità di acquisizione coattiva delle aree necessarie per l’esercizio della centrale idroelettrica ha reso superfluo il previgente della L.P. n. 7 del 2005, art. 3 comma 5, che prevedeva l’inammissibilità della domanda in assenza di titoli comprovanti la disponibilità delle aree (di proprietà di terzi) interessate dalla realizzazione delle infrastrutture, disposizione che pertanto è stata abrogata dall’art. 36, comma 1, lett. b) della Legge citata; la norma transitoria di cui all’art. 34, comma 3, secondo cui le disposizioni introdotte dalla L.P. n. 2 del 2015, si applicano (retroattivamente) “alle domande di concessione per piccole e medie derivazioni ancora pendenti e non ancora pubblicate ” (mentre l’avvenuta pubblicazione della domande preclude l’applicazione dello ius superveniens ex art. 34, comma 2) deve essere interpretata, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), nel senso che la nuova normativa si applica non solo ai procedimenti amministrativi pendenti e non ancora pervenuti alla fase della “pubblicazione”, ma anche alle procedure amministrative comunque non pervenute alla fase della pubblicazione perchè concluse con la declaratoria di inammissibilità della domanda e conseguente istaurazione del contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della L. n. 2 del 2015. In tal senso si è espressa questa Corte stabilendo che, in tema di derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica, la L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, che considera di pubblica utilità le infrastrutture indispensabili alle medie derivazioni, si applica come “ius superveniens” nel giudizio di cassazione qualora sia ad esso pertinente, per essere il giudizio stesso relativo al diniego di concessione per mancanza dell’acquisizione bonaria della disponibilità delle aree, titolo richiesto dall’abrogato della L.P. n. 7 del 2005, art. 3, comma 5 e successive modifiche; in tal senso la norma transitoria della L.P. n. 2 del 2015, art. 34, comma 3, deve essere interpretata nel senso dell’applicazione della nuova disciplina non solo alle procedure amministrative ancora pendenti e non pubblicate (cioè non ancora ammesse all’istruttoria con ordinanza “pubblicata”), ma anche a quelle dichiarate inammissibili e quindi definitivamente escluse dalla pubblicazione con conseguente contenzioso che ne sia derivato. (Sez. U, Sentenza n. 7112 del 12/04/2016).

A tali principi si è conformata la sentenza impugnata, in cui si rileva (pag. 12 e ss.) che la norma di cui alla L.P. Bolzano n. 2 del 2015, art. 10, comma 1, sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo della concessione da parte di Azienda Elettrica, ha reso irrilevante la mancata allegazione alla domanda della documentazione comprovante la disponibilità delle aree interessate dalle opere relative alla derivazione idraulica e trasporto della energia elettrica, in quanto suscettibili di imposizione di servitù coattiva, come in effetti avvenuto nel caso in esame.

La censure in ordine alla violazione dei principi comunitari (artt. 49, 56 e 106 del TUFUE) di tutela della concorrenza e di non discriminazione rispetto alla società Azienda Elettrica, precedente titolare della concessione oggetto di rinnovazione, sono inammissibili. Non è in contestazione che l’intervenuta declaratoria di inammissibilità della domanda di concessione presentata da Maibach “ha precluso alla Provincia intimata di mettere in comparazione le due istanze de quibus appunto perchè mai furono concorrenti” (sentenza impugnata pagg. 8/9), essendo stato accertato in fatto che la ricorrente non ha mai esercitato la facoltà di presentare, nei termini di legge, una domanda in concorrenza con quella presentata da Aziende Elettriche; pertanto non sussiste alcun interesse da parte della ricorrente a dolersi di asserite violazione dei principi comunitari sulla libera concorrenza.

2. Il secondo motivo denuncia: “Motivo di cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione della L.P. Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, art. 3, violazione dell’art. 16 Piano Generale Utilizzo Acque Pubbliche”. Secondo la ricorrente, poichè la domanda di concessione presentata da Azienda Elettrica non era corredata dalla necessaria documentazione comprovante la disponibilità delle area su cui dovevano insistere le opere relative alla derivazione idroelettrica, nessuna domanda ammissibile poteva dirsi pendente con conseguente inapplicabilità delle disposizioni che rendevano incompatibile la domanda presentata da Maibach per la derivazione dal medesimo tratto del corpo idrico.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni indicate nella trattazione del primo motivo, relativo alla sopravvenuta eliminazione normativa del requisito di ammissibilità della domanda rappresentato dalla necessaria allegazione della documentazione comprovante la disponibilità dell’area interessata dalle opere connesse alla derivazione dal corpo idrico.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso, delle spese di lite liquidate, in favore di ciascun controricorrente, in Euro 4000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%, accessori di legge ed Euro 200 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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