Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14229 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 378-2016 proposto da:

IRD GROUP SRL (P.I. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE CASTITLANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/13/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGION di BARI, depositata il 29/05/2015; udita la relazione della

causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’

01/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 30 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 541/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso della I.R.D. Group srl contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007/2008. La CTR osservava in particolare che la società contribuente non aveva adeguatamente assolto al proprio onere di provare l'”inerenza” delle spese di sponsorizzazione oggetto della ripresa fiscale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la I.R.D. Group deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la società ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR ha affermato che non era comprovato il contratto di sponsorizzazione de quo e la sua esecuzione da parte dei contraenti con riguardo alle reciproche obbligazioni tipiche.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la CTR ha puntualmente preso in considerazione i fatti controversi de quibus, con specifico riguardo alla “certezza” della data del contratto originante le spese contestate ed all’esecuzione del medesimo, correlativamente formulandone un giudizio meritale, anche, sul punto sfavorevole alla contribuente.

Trattasi di motivazione sicuramente corrispondente al “minimo costituzionale” riveniente dalla riformulazione della previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. Sez. U 8053/2014).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – la I.R.D. Group si duole di violazione/falsa applicazione dell’art. 109, TUIR e di omesso esame di fatti decisivi controversi, poichè la CTR ha affermato la “non inerenza” dei costi de quibus.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d’impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973 e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell’attività d’impresa, ove sia contestata dall’Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa” (Sez. 5, Sentenza n. 7701 del 27/03/2013, Rv. 625810 – 01).

La CTR ha fatto corretta e motivata applicazione di tale principio di diritto, in particolare osservando che la società contribuente aveva fallito il proprio onere di comprovare la “congruità” delle spese di sponsorizzazione in oggetto rispetto ai propri ricavi/utili, trattandosi in ultima analisi di una valutazione di merito non ulteriormente sindacabile in questa sede.

In particolare il giudice di appello, sinteticamente, ma puntualmente, ha rilevato:

– che le spese di pubblicità in questione hanno drasticamente abbattuto gli utili aziendali nelle annualità fiscali oggetto di verifica;

– che tali oneri non sono stati documentati attraverso l’esibizione del calendario del campionato di calcio ovvero con l’allegazione di altri documenti idonei ad attestare l’esecuzione della prestazione da parte dello sponsee ossia appunto l’avvenuta pubblicizzazione dell’azienda sponsor;

– che mancava alcuna certezza della data del contratto di sponsorizzazione, ma anche dell’effettivo pagamento delle somme oggetto della deduzione.

Tali argomenti in fatto tolgono ogni pregio alle considerazioni in diritto -peraltro configurate solo astrattamente e nemmeno come specifico oggetto di critica della sentenza impugnata- fatte dalla ricorrente circa l’applicabilità al caso concreto della previsione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, secondo la quale “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

Pur infatti vero che tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di tali spese di sponsorizzazione, tuttavia essa pone precise condizioni per la sua applicabilità (cfr. nello stesso senso Cass. civ. n. 5720/2016) e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).

Risulta perciò evidente che la CTR, escludendo la sussistenza, in fatto, dei requisiti di cui alle lett. c) e d), così implicitamente, ma correttamente, ha negato in diritto l’applicabilità di detta disposizione legislativa.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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