Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14228 del 28/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 28/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 28/06/2011), n.14228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.N.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio

dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1153/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

5/03/09, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

Il Tribunale di Bari rigettava la domanda proposta da C. N.D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta alla declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1.9.1999 al 30.10.1999, in forza di un contratto sottoscritto il 20.8.1999 per “esigenze eccezionali” ex accordo art. 8 c.c.n.l. e accordo 25.9.1997.

Il Tribunale riteneva infatti verificatasi una risoluzione tacita del rapporto. A seguito di appello del lavoratore, la Corte d’Appello di Bari, accoglieva l’impugnazione, dichiarando la nullità del termine finale apposto al contratto in questione, riconoscendo il diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e condannando le Poste al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal novembre 2003, oltre accessori per il ritardo, detratto l’aliunde perceptum.

La società ha proposto ricorso con due motivi. L’intimato resiste con controricorso.

La Società ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 22.11.2010, con cui le parti, dato atto dell’intervenuta riammissione in servizio del lavoratore in esecuzione della sentenza impugnata, hanno confermato tale ricostituzione del rapporto di lavoro e hanno regolato i rapporti tra di loro, con formulazione di rinuncia da parte del lavoratore a ulteriori pretese derivanti dalla medesima sentenza.

Deve ritenersi che si sia quindi verificata la cessazione della materia del contendere, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione. Le relative spese del giudizio vengono compensate in coerenza con gli intenti delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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