Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14228 del 07/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 348-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO, 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA CARICATERRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICHELA PERONACE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA ROSA

VERNA;

– contro ricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2254/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 23 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Equitalia Nord spa avverso la sentenza n. 446/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di P.A. contro la cartella di pagamento IVA 2007. La CTR osservava in particolare che il ricorso introduttivo della lite doveva considerarsi inammissibile per tardività.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo quattro motivi.

Resistono con controricorso Equitalia Nord e l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con i primi tre motivi il ricorrente si duole di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alle – implicitamente – convalidate modalità notificatorie seguite dall’Agente della riscossione ai fini della affermazione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo della controversia; con il quarto motivo lamenta la conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, poichè il vizio notificatorio gli ha impedito l’esercizio del diritto di difesa e poichè comunque la cartella esattoriale impugnata non gli è mai stata consegnata nonostante specifica richiesta.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

Quanto alle prime tre è sufficiente ribadire che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Sez. 5, n. 6395 del 2014).

Quanto alla quarta censura va poi anche ribadito che “In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa” (Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014, Rv. 630907 – 01).

Sia pure implicitamente la sentenza impugnata si è adeguata a tali principi di diritto, sicchè certamente non merita cassazione.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.100 per ciascuna parte controricorrente, oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge ad Equitalia Nord spa e oltre spese prenotate a debito all’Agenzia delle entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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