Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14227 del 08/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 08/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 08/07/2020), n.14227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2853-2019 proposto da:

L’IPPOGRIFO SNC DI E.M. & C., in persona del legale

rappresentante, M.E., quale socio della predetta società,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE PARIOLI 74/C, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO MENNITI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIO ERMINIO MORACA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1300/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di inammissibilità dei ricorsi proposti dalla società L’ippogrifo s.n.c. di E.M. e c. e da M.E. avverso due avvisi di accertamento relativi alla ripresa a tassazione di redditi della società non dichiarati per l’anno 2011 e del corrispondente reddito da partecipazione nei confronti del socio M.E..

La CTR evidenziava che il giudice di primo grado aveva correttamente valutato la tardività dei ricorsi, avuto riguardo alla tardività dell’istanza di adesione, spedita dalla società con raccomandata del 2.5.2015, a fronte della notifica dell’accertamento nei confronti della società medesima notificato il 24.2.2015 nelle mani del legale rappresentante M.E..

Sulla base di tali elementi il giudice di primo grado aveva quindi ritenuto correttamente che il termine per ricorrere fosse scaduto 60 giorni dopo il 24.2.2015. Secondo la CTR non poteva ritenersi che il termine per ricorrere fosse decorso dalla notifica dell’accertamento avvenuta il 3.3.2015 al M., poichè pure non considerando che lo stesso era venuto a conoscenza della pretesa tributaria nella qualità di legale rappresentante della società Ippogrifo, non era comunque legittimato a chiedere l’accertamento con adesione, subendo il socio gli effetti dell’accordo concluso dalla società di persone anche se non ha ricevuto il questionario indirizzato alla sola società.

I contribuenti società Ippogrifo e M.E. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

Con l’unico motivo proposto i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1 e della L. n. 218 del 1997, art. 6. Sostengono, in particolare, che il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere la tardività dei ricorsi, dovendosi considerare che la situazione di litisconsorzio necessario esistente fra società e socio, conclamata nel caso di specie dalla notifica dell’accertamento relativo ai redditi accertati in capo alla società anche nei confronti del socio, escludeva che la notifica al socio fosse stata eseguita ad abundantiam, essendo invece parimenti necessaria per determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 2, dovendo considerarsi decorrente dall’ultima notifica eseguita.

In ogni caso, non poteva negarsi la tempestività dell’istanza di adesione proposta dal M. che l’Ufficio aveva correttamente istruito poi non pervenendo ad alcun accordo.

La censura è fondata nei termini di seguito esposti.

Giova premettere che, in punto di fatto, è stato accertata la notifica dell’avviso di accertamento relativo ai redditi ripresi a tassazione a carico della società tanto alla società – in data 24.2.2015 – che al socio legale rappresentante – in data 3.3.2015 -.

Parimenti incontestato è il dato che la società (e per essa il M.) ha spedito l’istanza di accertamento con adesione con raccomandata del 2.5.2015.

Ora, il giudice di appello ha considerato la tardività dell’istanza di adesione perchè proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento alla società, mentre i ricorrenti sostengono che il termine per la proposizione dell’istanza di adesione decorrerebbe dalla notifica effettuata nei confronti del socio il 3.3.2015, dovendo tale atto considerarsi come necessario completamento delle notifiche dirette a salvaguardare una situazione di litisconsorzio necessario fra società e socio.

Orbene, giova per un verso ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse con la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo che si prospettino questioni personali, dovendo i soggetti anzidetti essere tutti parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., S.U., n. 14815/2008).

Per altro verso, il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 4, comma 2, dispone che “Nel caso di esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni in forma associata, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’ufficio competente all’accertamento nei confronti della società, dell’associazione o del titolare dell’azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all’altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benchè ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all’accertamento sulla base della stessa; non si applicano il presente decreto, art. 2, comma 5, e art. 15, comma 1”.

Dal quadro normativo di riferimento consegue allora che l’accertamento del reddito della società prevede l’estensione del contraddittorio con tutti i soci. Ed in questa prospettiva deve intendersi la notifica dell’accertamento relativo alla società anche nei confronti dei soci operata dall’Ufficio anche nel caso di specie.

Tale conclusione, tuttavia, non abilita a ritenere esistente una forma di litisconsorzio necessario in fase endoprocedimentale assimilabile a quello processuale.

Deve infatti ritenersi che la proposizione tempestiva dell’istanza di adesione da parte del singolo socio al quale sia stato parimenti notificato l’accertamento relativo alla società non sia idonea a rimettere in termini la società rispetto all’istanza di adesione che la stessa non ha tempestivamente formulato, determinando la definitività dell’accertamento.

Opinare diversamente significherebbe, infatti, agganciare il termine di impugnazione dell’atto notificato alla società ad un evento estraneo alla società stessa e addirittura aleatorio, potendo verificarsi il caso della mancata notifica o della notifica a distanza di tempo dell’atto al socio, con i conseguenti dubbi in ordine alla determinazione del termine di impugnazione dell’atto da parte del sodalizio.

La circostanza che il sistema preveda che sull’istanza di adesione della società l’Ufficio debba procedere in contraddittorio con i soci non può del resto significare che i soci siano in condizione di proporre per la società l’istanza di adesione, rappresentando comunque la quest’ultima un centro di imputazione autonomo- sia pure sui generis rispetto alle altre forme societarie – rispetto ai soci che compongono la compagine societaria.

Da ciò consegue che l’istanza di adesione formulata dal socio e legale rappresentante quando era scaduto il termine di proposizione dell’accertamento con adesione da parte della società non può spiegare alcun effetto nei confronti del sodalizio a base personale.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riguardo alla tempestività dell’istanza di adesione proposta dal socio con riguardo al reddito di partecipazione allo stesso imputato per trasparenza, dovendosi allo stesso riconoscere un autonomo interesse ad attivare tale modalità alternativa di possibile definizione del contenzioso tributario ancorchè la società non si sia avvalsa della opzione medesima quanto al reddito alla medesima contestato.

Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi che la CTR abbia errato nel ritenere l’intempestività dell’istanza di adesione formulata dal M. entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso alla stesso recapitato dall’Ufficio.

Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi fondato il ricorso dei contribuenti laddove prospetta l’errore nel quale è incorso il giudice di appello nel ritenere intempestivo il ricorso del socio.

Di nessun pregio risulta, pertanto, il richiamo a Cass., n. 7553/2015 operato dalla CTR, afferente agli effetti dell’adesione della società nei confronti del socio, qui discorrendosi unicamente dalla decorrenza del termine per proporre istanza di adesione, una volta che la soluzione qui prospettata non riguarda l’ipotesi in cui si sia formato un accertamento con adesione nei riguardi della società, discutendosi unicamente della possibilità del socio di attivare l’istituto dell’accertamento con adesione nel caso in cui la società non abbia provveduto autonomamente in tal senso. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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