Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14227 del 07/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017),  n. 14227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 137-2016 proposto da:

PIASTRA SRL, in persona dell’amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREOTTO SARACINI 11, presso lo studio

dell’avvocato GIULIA MATTIOLI che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2840/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 5 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, respingeva l’appello proposto da Mastra srl avverso la sentenza n. 61/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Latina che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IRAP, IVA, IRES ed altro 2004. La CTR osservava in particolare che la sentenza appellata meritava conferma sia in punto affermazione della legittimità della presunzione di riferibilità delle risultanze bancarie relative all’amministratore e socio unico della società verificata sia in generale in ordine alla valutazione negativa data alle giustificazioni di dette risultanze da parte della contribuente.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

L’intimata Agenzia fiscale non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5,- la società ricorrente denunzia omesso esame di un fatto decisivo controverso, poichè la CTR non ha compiutamente considerato le sue eccezioni e controallegazioni in fatto rispetto alla presunzione semplice, di riferibilità delle risultanze bancarie riferibili al proprio socio/amministratore unico al suo reddito di impresa nell’annualità de qua, utilizzata ai fini accertativi.

La censura è inammissibile.

Diversamente da quanto opina la società ricorrente il caso di specie rientra sicuramente nell’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, trattandosi appunto delle “stesse ragioni” addotte nei due gradi di merito in ordine alla “medesima questione di fatto” ossia la giustificazione alternativa alle risultanze bancarie de quibus.

Ciò constatato, la censura de qua non è proponibile ex art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5.

Con il secondo mezzo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente di duole di violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, L. n. 28 del 1999, art. 25, poichè la CTR ha omesso di considerare i documenti dimessi in sede contenziosa al fine della difesa in ordine ai rilievi originanti la pretesa fiscale portata dall’avviso di accertamento impugnato, implicitamente affermandone l’inutilizzabilità.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, in nessun modo può affermarsi che, ancorchè per implicito, la CTR abbia sancito l’inutilizzabilità ai fini del giudizio della documentazione dimessa a controprova in sede contenziosa dalla ricorrente stessa, risultando anzi essa espressamente menzionata e valutata nella sentenza.

Il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’Agenzia fiscale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017

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