Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14226 del 25/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 25/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 25/05/2021), n.14226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23133-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R. e G.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO TROIANI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè sul ricorso 27054-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 590/2018 e 1526/2018 della COMM.TRIB.REG. del

LAZIO, depositate rispettivamente il 05/02/2018 ed il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

B.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle entrate, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, aveva elevato la categoria da A/5 a A/2, e la classe da 2 a 5 con conseguente modifica della relativa rendita catastale di un appartamento di cui era proprietaria, sito in (OMISSIS), incluso nella microzona residenziale Centro Storico (OMISSIS). La contribuente denunciava il difetto di motivazione dell’atto impugnato, sostenendo nel merito l’infondatezza della revisione del classamento. L’adita Commissione, con sentenza n. 11636/38/2016, accoglieva il ricorso ravvisando il difetto di motivazione dell’atto impositivo. L’Ufficio appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Nel corso del giudizio di appello, si costituivano G.G. e G.R. in qualità di eredi della ricorrente deceduta il 18.8.2016.

I giudici di appello, con sentenza n. 590/13/18, accoglievano parzialmente il gravame, sostenendo la correttezza della nuova categoria A/2 (non esistendo più la categoria A/5) e, in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell’immobile, come specificate nella perizia di parte (quali l’accesso attraverso un portoncino e una scala molto ripida e la generale scarsa luminosità) la classe andava rideterminata da quinta nell’originaria seconda, con conseguente modifica della rendita catastale.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza, iscritto nel R.G. n. 23133-18; svolgendo un solo motivo. G.G. e G.R. si sono costituiti con controricorso.

Con ricorso R.G.N. 27054 del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1526/9/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, articolando due motivi, in controversia riguardante l’impugnazione da parte di G.R. del medesimo avviso di accertamento n. (OMISSIS) riferito allo stesso immobile. La contribuente aveva denunciato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il difetto di motivazione dell’atto impugnato, sostenendo nel merito l’infondatezza della revisione del classamento.

L’adita Commissione Tributaria, con sentenza n. 25070/7/2016, aveva accolto il ricorso, rilevando che era stato dimostrato che l’immobile oggetto di accertamento presentava caratteristiche diverse da quelle degli altri immobili utilizzati dall’Ufficio per la comparazione.

L’Ufficio appellava la decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 1526/9/2018, accoglieva parzialmente il gravame, attribuendo all’immobile la categoria A/3 (abitazione di tipo economico) classe 2, in ragione delle particolari caratteristiche. G.R. si è costituita con controricorso. Il ricorso n. 27054 del 2018 è stato rinviato a nuovo ruolo, nella camera di consiglio del 22.10.2019, per l’eventuale trattazione congiunta con il ricorso n. 23133 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.11 Collegio preliminarmente rileva che per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, trattandosi di impugnazione proposta avverso il medesimo avviso di accertamento riferito allo stesso immobile, il ricorso n. 270054 del 2018 va riunito al ricorso n. 23133 del 2018.

Per priorità logica va esaminato il ricorso n. 23133 del 2018 con cui l’l’Agenzia delle entrate propone un’unica censura, denunciando violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata nella parte in cui ha ridotto “la classe quinta attribuita dall’Ufficio, confermando l’originaria classe seconda”, e ciò “in considerazione delle caratteristiche dell’immobile, come specificate nella perizia di parte versata in atti quali l’accesso attraverso un portoncino e una scala molto ripida e la generale scarsa luminosità”, atteso che i giudici di appello avrebbero disatteso i principi espressi, con specifico riguardo alla revisione dei classamenti per “microzone” L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21176 del 2016, con cui si è evidenziato come la revisione del classamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, non sia condizionata alle specifiche caratteristiche tecniche dell’unità immobiliare, bensì esclusivamente ai parametri relativi alla microzona alla quale quest’ultima appartiene. L’Ufficio rileva, altresì, come la sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 2017, che ha rigettato la questione di legittimità costituzionale della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 confermerebbe la fondatezza della tesi sostenuta dall’Ufficio. La sentenza impugnata, pertanto, meriterebbe di essere cassata nella parte in cui ha ridotto “la classe quinta attribuita dall’Ufficio, confermando l’originaria classe seconda”.

2. Il motivo va rigettato per i principi di seguito enunciati.

a) L’atto tributario di classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ogni singola unità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali attribuire la rendita (D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e D.P.R. n. 138 del 1998 art. 8); categoria e classe costituiscono due distinti elementi dell’unitaria operazione del classamento.

Ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 2 e 3 la categoria viene assegnata sulla base della normale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentre la classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibile nell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualità urbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonchè dalle caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende.

La qualità urbana della microzona dipende dal livello delle infrastrutture e dei servizi e dalla qualità ambientale, dal livello di pregio o di degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici ancorchè determinati dall’attività umana.

Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile, indispensabile per l’attribuzione della classe, rileva sia il fattore posizionale, determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghi circostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri stintivi del fabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia, destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica, qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano (art. 8 cit., commi 6, 7 e 8).

b)Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3 secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

L’obbligo di motivazione assume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia del territorio muta d’ufficio il classamento ad un’unità immobiliare che risulti già munita. Questa Corte ha, infatti, precisato che “in tal caso la dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che, andando ad incidere su valutazioni che si presumono già verificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza gli elementi di discontinuità che ne legittimano la variazione” (Cass. n. 19810 del 2019).

Con riferimento alla questione delle microzone comunali (L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che l’Agenzia è tenuta a specificare se il mutamento sia dovuto a una risistemazione dei parametri relativi alla microzona nella quale si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. SS.UU. n. 7665/2016).

c)Se il nuovo classamento è stato adottato, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal signitificativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, l’atto deve indicare la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento.

Questa Corte (Cass. n. 23129 del 2018 e Cass. n. 3107 del 2019) ha precisato: “che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9 sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministravi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29.9.2017; Sez. 6-5 n. 3156 del 2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l’altro affermato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione”.

Ne consegue che si impone un corretto utilizzo della metodologia del riclassamento ai sensi delle norme citate, che a giudizio di questa Corte, non può prescindere da una valutazione, caso per caso, del singolo immobile, oggetto di riclassificazione (Cass. n. 19810 del 2019).

d)Tanto premesso, nella specie, è pacifico che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali. In queste ipotesi la ragione giustificativa del mutamento di rendita non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di un modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005 (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005) cui sono allegate le linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Ne consegue che non è sufficiente che siano rispettati i criteri generali previsti dall’art. 1, comma 335, cit., ma si richiede che l’attribuzione della nuova rendita venga contestualizzata in riferimento alle singole unità immobiliari, sicchè anche gli oneri motivazionali devono adeguarsi ad esigenze di concretezza ed analiticità, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione standardizzata, applicata indistintamente, che si limiti a richiamare i presupposti normativi in modo assertivo.

e) Va, infine precisato che la motivazione dell’atto di “riclassa-mento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017) nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa.

f)In applicazione ai principi sopra specificati, cui va data continuità, non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (Cass. n. 25766 del 2018; n. 23789 del 2018, n. 17413 del 2018, n. 17412 del 2018, n. 8741 del 2018; n. 4903 e n. 10403 del 2019).”Oltre al fatto posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche delle singole unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione ecc.), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (Cass. n. 19810 del 2019). Si deve, quindi, ribadire il principio di diritto espresso da questa Corte, secondo cui: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso” (Cass. n. 19810 del 2019).

3. Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale pur non essendosi precisamente uniformata ai principi di diritto enunciati, ritenendo che l’Ufficio, applicando la procedura prevista dall’art. 1, comma 335, avesse assolto adeguatamente all’obbligo di motivazione dell’impugnato provvedimento, ha comunque ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso dei contribuenti, evidenziando come le peculiari caratteristiche dell’immobile, meglio descritte da una perizia di parte allegata, consentisse di ritenere più corretta l’originaria classe attribuita allo stesso dai ricorrenti (classe 2), rispetto alla classe 5 attribuita dall’Ufficio, con conseguente riterminazione della diversa rendita catastale.

L’accertamento in fatto compiuto dal giudice del merito, privo di vizi di logici e congruamente motivato, ha dato rilievo ai fini del classamento alle caratteristiche intrinseche dell’immobile, elemento ritenuto prevalente rispetto ai criteri individuati genericamente dall’Ufficio e rappresentati sostanzialmente dal fatto che l’immobile fosse ubicato in una determinata microzona. Statuizione condivisa da G.R. e G.G. che, costituendosi in giudizio con controricorso, a tale specifico riguardo, non hanno eccepito alcunchè.

4. Da siffatti rilievi consegue il rigetto del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate ed il passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 590/13/18 (v. Cass. n. 11737 del 2019).

A seguito di tale statuizione ed in ragione dell’intervenuto giudicato, va dichiarata l’infondatezza del primo motivo del ricorso R.G.N. 27054 del 2018 proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 1526/9/2018, con cui si è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 una lesione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, B.A. (poi deceduta) e G.G. (erede di B.A.), a cui era stato notificato lo stesso avviso di accertamento riferito allo stesso immobile. Questa Corte, in fattispecie analoga a quella per cui si procede, in merito all’impugnazione di un avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile, ha ritenuto che non dovesse disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario rimasto estraneo al giudizio (come nella specie è avvenuto con riferimento a G.G.), in quanto, avendo questo ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l’annullamento per difetto di motivazione dell’avviso separatamente inviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo di contrasti di giudicati (Cass. n. 34656 del 2019). Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue, in particolare quando il ricorso appaia, come nella specie, prima facie infondato (Cass. n. 2723 del 2010; Cass. n. 12515 del 2018; Cass. n. 16141 del 2019).

Tenuto conto del passaggio in giudicato della statuizione relativa alla determinazione del classamento e della categoria catastale contenuta nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 590/13/18, va rigettato anche il secondo motivo di ricorso con cui l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 27 settembre 1991 e della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

5. In definitiva va rigettato il ricorso n. 23133 del 2018 ed il ricorso n. 27054 del 2018. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto all’epoca della introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso n. 23133 del 2018 ed il ricorso n. 27054 del 2018. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2021

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