Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14226 del 12/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 12/07/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 12/07/2016), n.14226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17239/2012 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA

ADELAIDE 8, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MINUTILLO

TURTUR, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GINA

DELL’ORFANO, RODOLFO UMMARINO. Giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., T.O.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO TORFIDA, in virtù di procura

apposta in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 58/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7 novembre 2003 T. G. conveniva davanti al Tribunale di Torino, Sez. dist. di Moncalieri, G.R., chiedendo la condanna di controparte al rispetto delle distanze legali ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni.

Egli esponeva di essere proprietario di un edificio sito in (OMISSIS), confinante con l’abitazione della convenuta, la quale, a partire dal 1991, aveva eseguito interventi edilizi di restauro e risanamento in violazione del suo diritto di proprietà.

Si costituiva G.R., la quale domandava il rigetto della domanda attrice.

In seguito al decesso dell’attore i suoi eredi, P.R. ed T.O.I. (all’epoca minore), riassumevano il giudizio.

Il Tribunale di Torino, Sez. dist. di Moncalieri, con sentenza n. 4/09, accoglieva la domanda attrice.

G.R. proponeva appello con atto notificato il 27 marzo 2009, con cui chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

Gli appellati si costituivano e, con appello incidentale, domandavano che fosse riconosciuto il danno derivato dall’inutilizzabilità dell’appartamento al primo piano dell’immobile di loro proprietà.

La Corte di Appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 58/12, accoglieva il solo appello incidentale.

Avverso la indicata sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione G.R., articolandolo su un motivo.

P.R. e T.O.I. hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il suo unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione in ordine a circostanze decisive per il giudizio.

In particolare, essa sostiene che la corte territoriale non avrebbe considerato la consulenza tecnica depositata dal Ctu R. nel corso del processo di esecuzione della sentenza di primo grado, la quale era stata prodotta in occasione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e richiamata nella comparsa conclusionale, da cui emergeva che il Ctu della causa di merito, Ing. L., aveva errato nel ritenere esistente una lastra di pietra poggiante sul voltino a padiglione dei WC. La doglianza è inammissibile.

Innanzitutto, si evidenzia che G.R. ha omesso di riportare nel ricorso il testo della perizia del Ctu R., in violazione del principio di autosufficienza, così precludendo al Collegio ogni possibilità di comparare tale relazione con quella del Ctu L..

Inoltre, si osserva che il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia ed offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., Sez. 5, n. 25756 del 5 dicembre 2014, Rv.

634055).

Al riguardo, si evidenzia che la seconda perizia è stata redatta a distanza di tempo dalla prima, risalente al giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Torino, Sez. dist. di Moncalieri, essendo stata disposta nell’ambito del processo di esecuzione in seguito ad un incarico conferito, come affermato nel ricorso, nel 2010.

Ne consegue che non può essere certo che lo stato dei luoghi non fosse stato modificato nel corso degli anni, alla luce della circostanza che il giudice di secondo grado ha accertato come dalla Ctu L. emergesse che gli spanciamenti dei muti non sono dipesi dalla cattiva realizzazione della costruzione P…. ma dall’azione negativa delle lastre di pietra dei ballatoi della costruzione di parte convenuta imposta al muro ipanciato”.

Peraltro, la corte territoriale ha, comunque, confutato tutte le doglianze proposte dall’appellante ed enunciate dal suo Ctp e fra queste contestazioni non risulta, dalla lettura della sentenza impugnata, esservene stata alcuna relativa alla lastra de qua.

2. Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali pari al 15% sui compensi, oltre accessori come per legge.

Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2016

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