Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14226 del 07/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/06/2017, (ud. 01/03/2017, dep.07/06/2017), n. 14226
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 136-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
TRE P DI G.L.P. & C SAS in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dagli avvocati ENRICO NATALE COLOMBO e STEFANO GIANNUOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2441/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARLA
REGIONALE di MILANO, depositata il 05/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’ 01/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;
disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Con sentenza in data 11 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Tre P sas di G.L.P. & C. avverso la sentenza n. 864/36/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA ed altro 2009. La CTR osservava in particolare che l’omissione della dichiarazione per la precedente annualità non impediva la compensazione con il credito oggetto dell’atto esattivo impugnato, essendone pacifica la spettanza alla contribuente.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la Tre P sas.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 19, poichè la CTR ha affermato la detraibilità di un credito IVA non esposto nella dichiarazione per l’annualità precedente in quanto omessa.
La censura è infondata.
Premesso che “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 – bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942 – 01), va tuttavia ribadito che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).
La sentenza impugnata è pienamente conforme ad entrambi i principi di diritto (al primo per implicito), sicchè sicuramente non merita cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 – 01).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000 oltre Euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2017