Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14225 del 27/06/2011
Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 27/06/2011), n.14225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24648/2009 proposto da:
L.M.F., G.P. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo STUDIO
GENOVESE MANCINI DI GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati
ZUMMO Marco, ZUMMO VINCENZO, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
P.V. in proprio e quale erede del coniuge M.
G., D.D.G., M.G., M.L.
G. quale figlio erede di M.G., tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avv. DENARO Giovanni Roberto, giusta procura alle liti in
calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
EREDI di M.G. (impersonalmente), G.G.,
G.R., G.C., GU.CA., G.
G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1103/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
4.7.08, depositata il 28/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si legge quanto segue:
“Con la sentenza impugnata, depositata il 28 agosto 2006, la Corte di appello di Palermo, in causa di regolamento di confini, accogliendo il gravame dei sigg. M.G., P.V., D.D.G. e M.G., ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione in primo grado loro notificato (unitamente ad altri) dai sigg. G.P. e L.M.F., ritenendo sussistente l’eccepita violazione del termine a comparire, e ha rimesso le parti davanti al primo giudice.
I sigg. G. e L.M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con controricorso i soli sigg.
P.V., D.D.G., M.G. e M.L.G..
Invece che al sig. M.G., il ricorso è stato notificato ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo, essendo il M. deceduto il (OMISSIS). Tale notifica è dunque inesistente, non essendo consentita la notifica colettiva e impersonale agli eredi presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto nel giudizio a quo dal de cuius, se non allorchè vi sia stata previa notifica della sentenza su richiesta della parte poi deceduta (Cass. 3ez. Un. 14699/2010). Nella specie tale presupposto è insussistente, perchè vi è stata, si, notifica della sentenza di appello anche su richiesta del sig. M., ma non si tratta di notifica ai sensi dell’art. 285 c.p.c., essendo stata fatta alle parti nel proprio domicilio e non al loro procuratore costituito.
Occorre, pertanto procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto sig. M.G. individualmente considerati, che sono litisconsorti necessari”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata e notificata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 3;
che non sono state presentate conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide le considerazioni di cui alla predetta relazione;
che dunque va disposta l’integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto sig. M.G. entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011